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Casinò e mance, riflettori accesi sulla qualità del gioco

15 gennaio 2024 - 10:22

Le mance nei casinò hanno grossa importanza dal punto di vista fiscale/previdenziale: ecco come puntare sulla qualità del gioco.

Foto di Karan Nagpal su Unsplash

Foto di Karan Nagpal su Unsplash

Avevo iniziato a scrivere in tema di Disciplinare che regola i rapporti tra concedente, la Regione Valle d’Aosta, e il concessionario il gestore della casa da gioco.
All’art. n. 10 si legge che Casinò Spa versa a Regione... degli introiti lordi di gioco.
Nel 2001 ho ricoperto l’incarico di collaboratore del professor Gianni Corradini al Casinò di Venezia, era il mio primo da pensionato.
Nella contabilità della casa da gioco di Venezia erano nettamente indicati i proventi netti ovvero quelli derivanti dalle somme incassate risultanti tra perduto e vinto dai giocatori e i proventi lordi ovvero quelli comprensivi delle mance, quota gestione, la parte delle mance che gli impiegati tecnici lasciano al gestore.
Non posso nascondere le motivazioni che mi invitano a riparlare di mance da due punti di vista, il primo consiste nel ruolo che rivestono fiscalmente e in termini previdenziali, il secondo quello che rappresentano nell’economia gestionale.

La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …” 

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione... (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672).  
Vigente l’art. 3 del decreto n. 314 del 1997, esso statuisce che le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) sono reddito di lavoro dipendente per il 75 percento del loro ammontare e per lo stesso importo sono soggette a ritenute previdenziali a carico del dipendente e ai contributi pensionistici a carico del datore di lavoro.

Non penso di essere fuori tema se affermo che la parte delle mance che va alla gestione è un conforto dei costi e, tra questi, quello per il personale, quindi, vanno logicamente a incrementare la tassa di concessione che la gestione versa all’ente pubblico concedente. 
Partendo da quanto precede credo che l’attenzione delle gestioni rivolto alla qualità del gioco considerate le mance non possa essere se non attentissima nella individuazione dell’offerta, nella diversificazione di questa comprensiva di iniziative indirette mirate al superamento del divieto di pubblicità.

In altri termini si tratta di ricreare, nei limiti del possibile, quella attrattiva che il gioco online e le circostanze economiche e finanziarie hanno contribuito a limitare.
Il quantum, come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954, di cui l’ente pubblico beneficia non discende da una norma di legge ma da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto. Quindi a mio parere modificabile, mi pare, come una condizione contrattuale da non comprendersi obbligatoriamente tra le norme del contratto collettivo di lavoro.
Sono convinto e penso che quanto citato lo dimostri che la percentuale sulle mance a favore della gestione può essere contrattata al di fuori del contratto di lavoro e che abbia rilevanza nello stabilire la tassa di concessione, solitamente una percentuale dei proventi netti a favore dell’ente pubblico concedente.

L’evoluzione dell’offerta dovrebbe tener in debita considerazione l’entità dei proventi aleatori proprio in funzione della successiva ripartizione.
Forse, almeno in parte, possiamo comprendere un certo risveglio di interesse per la casa da gioco quale tramite per “addivenire ad un miglioramento dei propri bilanci senza pesare sullo Stato”. Probabilmente trattasi della motivazione a monte dei decreti dal 1927 in poi e dei vari progetti e disegni di legge presentati in Parlamento nel 1992 e anche dopo.

A Sanremo, dopo l’introduzione della roulette americana affidandola al reparto roulette francese in quanto produceva minori proventi aleatori, a Venezia per l’incarico alla roulette di svolgere giochi americani poco producenti,  le mance non sono più divise tra dipendenti e gestione al 50 percento. Proprio a Venezia si può riscontrare una ripartizione a 40 e 60 percento (roulette francese) e 54 e 46 percento (chemin de fer), gestore e dipendenti, rispettivamente.

Chiudo evidenziando che non riveste particolare importanza la denominazione di proventi lordi a Saint Vincent o a Venezia la rilevanza consiste in ciò che si considera. Infatti, all’art. 8 del Disciplinare “Proventi di gestione” si legge: gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i i giochi... Dal conteggio dei proventi lordi sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance...”.
Non mi rimane altro che dedicarmi ad un approfondimento delle norme del Disciplinare dove la mia conoscenza ed esperienza nelle case da gioco e delle due future gestioni ipotizzate, pubblica e privata,  possono contribuire a farmi comprendere la portata.

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