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Casinò e turismo, l'esempio (non seguito) degli Usa e il monito (non ascoltato) della Corte costituzionale

21 agosto 2023 - 10:06

I casinò sono un volano per il turismo e l'occupazione dei territori di riferimento, ma in Italia si tarda ancora ad ascoltare il monito della Corte costituzionale e a seguire l'esempio degli Stati Uniti.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Joao Tzanno su Unsplash

Foto di Joao Tzanno su Unsplash

Con grande piacere ho letto su giocones.it  articolo a firma di Ewa Bakun dal titolo “ il Gioco 7.0, l’esempio dei casinò tribali”.
Eccone un passaggio: “Parlando di gioco ci piace sempre – ed è importante che lo facciano -  indicare  l’impatto che il nostro settore, se regolato, ha sulle economie dei Paesi, sia a livello nazionale che a livello locale. Il connubio tra gioco e turismo, così come evidenziato nel numero estivo della rivista Gioco News, è forse l’espressione più ovvia e visibile di questo impatto, con la creazione di posti di lavoro, un’offerta turistica che attrae visite e con contributi a livello di imposte ed entrate erariali. È il modello del gioco terrestre, quando ben sviluppato e diffuso”.

Forse dovremmo chiederci se a datare dal 1927 i nostri governanti di allora hanno sbagliato tutto?
Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.

E quelli di un pochino più tardi hanno fatto lo stesso errore?
L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Se non vado errato, perché ormai può legittimamente sorgermi qualche dubbio, la Corte costituzionale aveva invitato al Parlamento a legiferare in tema di case da gioco mancante di una legislazione organica.
Da una ricerca di tutt’altro argomento ho trovato conferma di quanto precede immediatamente. La mia memoria, fortunatamente, non è proprio del tutto arrugginita ma così non posso pensare, stante il ritardo nell’affrontare la problematica in discorso, per quanto alla raccomandazione della Corte costituzionale del 1985.
Più recentemente nella sentenza n. 90 del 2022 che recita: “La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine  …… di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario” (dalla sentenza 152 del 1985).

Ho ritrovato tra le mie vecchie scartoffie che cerco di snellire e mettere in ordine ciò che intendo trattenere, un disegno di legge del senatore Germanà comunicato alla Presidenza il 9 maggio 1996 dal titolo “Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina” del quale evidenzio alcune parti.
“La scelta di Taormina quale sede di casinò deve ricercarsi nella vocazione turistica che la perla dello Ionio ha sempre mantenuto negli anni...”.
Ed ancora: “Quest’ultimo profilo (elemento trainante per tutta l’economia della Sicilia, Ndr) è forse il più interessante se si pensa alla possibilità per le amministrazioni comunali e regionale di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento e sviluppo, in grado di creare quel circolo virtuoso che è il vero segreto dello viluppo economico”.
Non pare possibile che non sia noto come moli italiani si rechino all’estero per giocare al casinò; ce ne sono molti anche facilmente raggiungibili in un notevole numero considerando i quattro italiani. Austria, Slovenia, Croazia, Svizzera, Malta e Francia per citare i più vicini e anche agevolati dalla possibilità di detenere una somma discreta senza incorrere in sanzioni.
Sono convinto che le motivazioni a conforto dei decreti emanati  dal 1927 in poi e quelle avanzate in occasione di presentazione di disegni e progetti di legge nel 1992 e seguenti siano tali da stimolare il riordino, tramite il provvedimento legislativo di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, di un settore, il turismo, che rappresenta una parte rilevante del prodotto interno lordo nazionale.

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