skin

Casinò: mance e introiti, la parola alla legge

02 ottobre 2023 - 11:05

Una disamina sulla questione mance, anche nei casinò, e sulla loro possibile definizione come 'introito' ai sensi delle disposizioni di legge.

Scritto da Mauro Natta
Immagine di rawpixel.com su Freepik

Immagine di rawpixel.com su Freepik

L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

L’art. 7 del disciplinare, relativo al casinò di Saint Vincent, al secondo comma, recita: “dal conteggio dei proventi lordi di gioco sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance ……. “ 
L’art 6. della Convenzione vigente tra Comune e casinò di Campione. “1.Gli introiti della gestione ... Nel computo dei proventi lordi non si tiene conto ... e delle mance elargite dai giocatori”.
Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..
Per “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia...” cosa di deve  comprendere?

L’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dal citato art. 19, in riferimento specifico alle case da gioco dei Comuni di Sanremo e Venezia,vale a connotare i  proventi derivati dalla gestione di una casa da gioco quali incassi i tipo pubblicistico. La disposizione in esame inquadrata nella finalità generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era dettata da un duplice scopo di stabilire la collocazione nel bilancio dei Comuni di Sanremo e Venezia delle entrate derivanti dalla gestione delle rispettive case da gioco, dall’altro di risolvere anche con riferimento al passato, il dubbio circa il fatto che siano soggette alla imposizione tributaria diretta.
Aggiungo le entrate di cui sopra fanno riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco ovvero derivanti dal gioco, la differenza tra il vinto ed il pagato.
Le case da gioco nel Paese sono quattro e, certamente, la natura giuridica tributaria non può esistere, per quanto appena evidenziato in grassetto, se non per tutte.

Mi pare anche fuori da ogni discussione che la mancia in parola non sia parte di quelle entrate di cui al citato decreto n. 318/1986 in quanto il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier.
Ciò trova conforto anche nella sentenza del Tribunale di Venezia del 19 febbraio 1975 che riporto:  … È pacifico  che le mance in questione sono elargite dai giocatori vincenti … Le mance provengono pertanto da un terzo e sono corrisposte in occasione della vincita del donante, distinguendosi così dalle mance che possono venire … che sono in relazione con il rapporto di servizio … Esula, infatti, dalle mance in questione ogni carattere rimuneratorio poiché le elargizioni vengono fatte dai giocatori vincenti non a compenso di un servizio reso ma per atto di mera liberalità … “. Ed ancora: “… Neppure è possibile configurare le mance come partecipazione agli utili dell’impresa. Le mance … essendo elargite in concomitanza con una perdita da parte del gestore ...”.

Non mi pare che le mance rientrino nelle differenze tra perdite e vincite dei giocatori come, d’altra parte, si deve intendere “specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco”. Si tratta di una liberalità d’uso del tutto non rimuneratoria. Certamente sono tutte degli impiegati tecnici di gioco ed il gestore vi partecipa a seguito di un patto di devoluzione che, se ben rammento a Venezia prevede due diverse ripartizioni tra gestore e dipendenti tecnici, uno al 54 e 46 percento, l’altro al 40 e 60 percento.
Mi pare, tra l’altro, ragionevole affermare che la parte delle mance che rimane alla gestione è la sola facente parte delle entrate in discorso e un mezzo per implementare le entrate dell’ente pubblico titolare della autorizzazione alla casa da gioco che può ricevere un utile superiore dalla gestione. Questo non la colloca nel modo più assoluto tra quelle di cui al citato decreto n. 318/1986.

Ciò che indico con cognizione di causa dovuta anche all’esperienza nel mondo delle case da gioco è la rilevanza delle mance per quanto interessa il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi. Ben si intende che non sono in grado di affermarne l’unicità della metodologia accennata; potrebbero esisterne altre  che non conosco, posso solo affermare che questa funziona in modo egregio.
Si tratta del controllo successivo, dopo un certo periodo ad esempio tre sino a sei mesi. C’è anche una motivazione che potremmo definire un effetto collaterale, la logistica applicata alla politica produttiva.
Mi pare ragionevole affermare, concludendo, che la parte delle mance che rimane alla gestione è un mezzo per implementare indirettamente le entrate dell’ente pubblico titolare dell'autorizzazione alla casa da gioco perché può ricevere un utile superiore dalla gestione che vi trova conforto nei costi.

 

Altri articoli su

Articoli correlati