Se la memoria non mi fa danno mi pare che la Giunta regionale abbia inoltrato a Finaosta una specifica richiesta inerente la casa da gioco di Saint Vincent e il complesso alberghiero allo scopo di avere a disposizione il maggior numero di notizie utili a decidere il futuro gestionale di una attività rilevantissima per la Valle d’Aosta e per la cittadina di Saint Vincent.
Al tempo stesso rammento che il documento di cui all’art. 10 della Legge regionale n. 36 del 2001, non può prescindere dalla destinazione precedentemente citata. Che, a ben vedere, potrebbe rappresentare oggetto di un accurato studio, non tanto per le problematiche esclusivamente politiche, da discuterne in sede di Consiglio, quanto per quelle puramente tecniche derivanti anche dalla tipologia che potrebbe essere raggiunta.
Ad esempio, premetto di avere a disposizione un Disciplinare valido sino al 31 dicembre 2033, l’articolo 4 non potrebbe essere ignorato in qualunque tipologia gestionale. Lo stesso dicasi per il successivo 5 che, in caso di gestione affidata al privato, potrebbe formare oggetto di implemento anche per raggiungere altri fini che non è il caso, ora, di precisare.
L’articolo 7 merita una particolare considerazione in specie dal quinto paragrafo e non solo per la parte descrittiva. Mentre l’articolo 11 potrebbe essere modificato tramite una semplificazione dal quinto paragrafo al termine.
Pretendere un piano industriale di sviluppo senza la visione ponderata dello studio specifico ancora da pervenire, a mio parere, si presenta non dico impossibile ma, senza dubbio alcuno, azzardato anche se l’aggettivazione pare attinente all’argomento in parola.
La ricerca di mercato dovrebbe comprendere quello nazionale e, a seguire, quello domestico ed ancora un accurato studio dei bilanci con meticolosa attenzione per il conto economico e un particolare riguardo per gli eventuali allegati relativi.
Reputo non sia sufficiente quanto immediatamente precede perché, la necessità condivisa nell’ambiente dell’azzardo autorizzato della diversificazione dell’offerta, quest’ultima non potrebbe essere ignorata e non soltanto quella dei giochi vecchi e, ed è molto importante, completamente nuovi che, eventualmente, è possibile reperire.
Probabilmente, in una situazione come l’attuale, un occhio di riguardo agli investimenti che si renderà necessario perché sono da considerare. più di un tempo abbastanza recente, in funzione del loro ritorno, con una rigorosa attenzione al costo del personale e alla professionalità da raggiungersi, a mio modo di vedere e per l’esperienza diretta, tramite la continua formazione.
Scusate la ripetizione ma l’esperienza, come dipendente di un gestore privato dal settembre 1959 al giugno 1994 e pubblico da questa data al 31 dicembre 2000, mi suggerisce di raccomandare la calma e la tranquillità di valutazione che discende soltanto da una consultazione di documenti il più possibile completi nell’informazione e nei numeri.
A proposito dell’art.11 del Disciplinare vorrei richiamare l’attenzione sul paragrafo 4: “nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta”.
E ancora: “Le modalità per l’accesso e l’utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo approvato...”
Per quanto alla prima osservazione si potrebbe aggiungere: la verifica della dotazione iniziale all’apertura, la consistenza della rimanenza finale e il conteggio delle mance tavolo per tavolo. Poi la verifica del risultato continua in cassa centrale col conteggio dei contanti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori e, tenuto conto delle eventuali aggiunte, si completa l’operazione.
Relativamente alla seconda non rimane che domandare il significato autentico di una norma che, da una prima lettura, sembrerebbe in contrasto col compito del controllore.
Il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi avviene in due tempi: concomitante e susseguente; di quest’ultimo si rimanda al termine del presente.
Quanto precede può formare pacificamente oggetto di discussione perché, in qualunque ipotesi di gestione, interessa una materia essenziale, a mio avviso, stante la natura giuridica delle entrate in discorso, ritengo dal dettato dell’art.19 del Dm n. 318/86 convertito in L. n.488/86.
Aggiungo, parlando di controllo susseguente, che non possiamo ignorare avendo a disposizione: il risultato netto del tavolo (mance escluse), l’importo dei contanti e quello delle mance è agevolmente fattibile l’operazione mirata a determinare il rapporto tra mance ed introiti e introiti/contanti. Per completare l’operazione si deve calcolare l’incidenza di ogni gioco sul totale del periodo considerato, ad esempio tre o sei mesi o altro che può convalidare, se del caso, l’irregolarità apparente da approfondire.
Indubbiamente questi dati, implementati delle ore tavolo, della resa unitaria e del costo del personale, potrebbero fornire al gestore ulteriori indicazioni di carattere gestionale quale la disposizione della sala giochi e di politica produttiva; chiaramente il programma può essere svolto sempre che il gestore non ne abbia uno diverso o migliore.
Relativamente al rapporto tra mance ed introiti, tra introiti e contanti, delle ore tavolo, della resa oraria e dell’incidenza di ciascun gioco sul totale dei ricavi raccomando la visione in internet di un elaborato dei controllori comunali del Casinò di Sanremo pubblicati annualmente ma è estremamente agevole supporre la possibilità di una raccolta giornaliera.