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Controlli casinò, un possibile conflitto con lo Statuto dei lavoratori?

10 giugno 2024 - 09:49

Il tema dei controlli nei casinò resta di stretta attualità e c'è anche chi ha puntato l'attenzione sul rispetto, in materia dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Pop & Zebra su Unsplash

Foto di Pop & Zebra su Unsplash

Sono andato a rileggermi attentamente l’art. 11 del Disciplinare che regola i rapporti tra la gestione della casa da gioco e la Regione Valle d’Aosta, mi pare che sia in vigore, non ricordo quando ma non è trascorso molto tempo che è stato modificato l’art. 5; alle partecipate regionali l'assessore competente era Luciano Caveri.

“Controlli. Casinò Spa è tenuta inoltre a: Punto b, implementare e utilizzare esclusivamente il sistema integrato di sicurezza, anche a mezzo di video sorveglianza, con particolare riferimento al controllo dei giochi e al sistema denominato online per il controllo delle slot machines, che adotti le più moderne tipologie reperibili sul mercato. Casinò Spa terrà costantemente...” e ancora: “Per quanto riguarda il sistema integrato di sicurezza, la sua realizzazione sarà messa in atto al solo fine di assicurare un controllo della regolarità dei giochi e comunque con l’esclusione della sorveglianza sull’attività del personale. Le modalità per l’accesso e l’utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo, approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con Casinò Spa e sentita la Commissione consiliare competente...”

Per quale motivo, vi chiederete, sia andato a cercare e leggere il Disciplinare. Eccolo, perché sono stanco di leggere che il casinò di Campione è nel mirino di chi lamenta l’assenza di controlli comunali nella casa da gioco e altro ancora. Non che mi dia fastidio,  mi è sorto il dubbio che la facoltà del controllo la stiano, forse, ma sarebbe da verificare se possibile, applicando con un sistema simile.
Premetto che non ne condivido la metodologia e l’uso di un sistema integrato o meno non lo conosco e, logicamente, non mi esprimo in merito. Saranno forse i primi anni trascorsi a Imperia o non so cosa, ritengo che tra un modus operandi che costa e uno che, se non costa, lo fa in modo molto più leggero, a parità di risultato,  scelgo quello che ha un minor impatto negativo sul portafoglio e, per me, un miglior esito.
Tempo fa, ero in un bar ad Aosta e ho ascoltato, senza fare attenzione se non ritornando a casa, alcuni che si lamentavano di qualcosa al riguardo di una sala controllo con telecamere; capita anche a Campione. Ho pensato subito a un supermercato, vedendo che tutti erano uomini, mi è venuto alla mente che poteva trattarsi del casinò o, forse, di una banca. In ogni caso mi sono deciso alla ricerca della documentazione che, in parte, cito e che, sono convinto, sia in corso di validità.
Quanto accade per quanto  al casinò di Campione lo posso leggere spesso, relativamente a Sanremo e Venezia mi sono informato dell’esistenza di una metodologia di raccolta dati come la intendo e come spesso ne ho scritto. 
In merito a Sanremo invito chi volesse approfondire di cercare, in internet, il sito dei controllori della casa da gioco dove, dal 1946 al 2022 potrà trovare tutte le curiosità relative agli introiti netti, alle mance, al rapporto mance/introiti, alle ore di lavoro e all’incidenza di un gioco sul totale dei proventi e il tutto non è di poco rilievo.

Sinceramente devo ammettere che quanto è possibile desumere dalla citata raccolta di dati relativi al casinò di Sanremo si avvicina molto al mio modo di affrontare il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi di una casa da gioco.
A Venezia, per ciò che ricordo, i proventi erano, nel 2001, suddivisi in netti e lordi  cioè comprensivi delle mance, questo per ogni tavolo.
La metodologia che personalmente sostengo si fonda sulla personale e provata convinzione che le mance hanno una stretta attinenza con i proventi netti che è possibile verificare a condizione che vengano conteggiate esclusivamente tavolo per tavolo. Chiaramente non ho, dalla richiamata documentazione relativa al casinò di Sanremo, la certezza che il conteggio in discorso avvenga nel modo da me descritto.
La finale dell’art. 11 mi sorprende:  “….nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in specie dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Ci sono delle condizioni mie personali: l’età, l’aver lavorato in tempi migliori, l’essere stato contrario quando le Ooss ricorrevano al Tar della Valle d’Aosta contro alcune clausole contenute nel Disciplinare. Non ricordo il periodo e ciò premesso non vedo in cosa possa consistere la negatività di una metodologia come quella che ho brevemente descritto, se fosse applicata.
Così come non rammento l’anno del ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Aosta mi pare di rammentare che il ricorso finì per perenzione a favore dei ricorrenti. Nel Disciplinare erano elencati i massimi delle percentuali tra mance e introiti per ciascun gioco di quelli praticati nella casa da gioco di Saint Vincent e la parte eccedente sarebbe stata considerata quale provento netto, tanto per intenderci.
Non è la prima volta che ne scrivo ma non intendo annoiare il lettore, mi limito a dire che nella roulette francese dove c’è un solo zero la mancia è più alta, rispetto percentualmente ai proventi, di quanto troviamo nella roulette americana dove, invece, esistono uno zero e un doppio zero. La possibilità statistica di vincere è, quindi, 1/37 nella prima e 1/38 nella seconda, giocando un numero in pieno.
Ora mi domando e chiedo ancora una volta cosa ci poteva essere in violazione 
di norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento nella proposta che ha causato il ricorso di cui ho fatto cenno. Dopo tre anni i ricorrenti ebbero ragione per perenzione, ripeto se ben rammento, ad ogni modo credo sia verificabile.

Ponendo mente a una eventuale formalità che prende in considerazione la metodologia che consiglio in quanto sperimentata con successo, cioè il conteggio delle mance tavolo per tavolo, mi è particolarmente difficile trovare una motivazione anche minima che porti a preferire ciò che costa in sostituzione del contrario con risultati validi in tutto e per tutto. È infatti possibile trovare, in caso di risultato dubbio, la giustificazione logica, se esiste, con la raccolta dati a mani del verificatore.
Desidero chiudere con un esempio che non scrivo per la prima volta. Pensate a sette tavoli di roulette, ognuno incassa 1000, in totale 7000. I primi sei tavoli producono mance per 3000, il 50 percento dei proventi: 6000. Il settimo tavolo fa registrare mance per 1200, il 120 percento. Il totale delle mance ammonta a 4200 il 60 percento dei proventi totali 7000.

Se contate per totali le mance forniscono una percentuale accettabile, se considerate tavolo per tavolo il risultato non è certamente identico.
L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Logicamente, per riassumere, la definizione della natura giuridica delle entrate derivanti dalla casa da gioco è valida, penso, per tutto il territorio nazionale. 
“Le modalità per l’accesso e l’utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo, approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con Casinò Spa e sentita la Commissione consiliare competente...” lo riporto dal Disciplinare, articolo 11, mi si presenta difficile da comprendere. 
Il compito del controllo spetterebbe, a mio modo di vedere, al concedente nonché proprietario Ente pubblico Regione e allora mi viene logica una domanda. 

Chiedo per quale ragione non debbano essere i controllori regionali a frequentare abitualmente la sala monitor e non chi, eventualmente, potrebbe farlo se autorizzato. Ma questo è un di più che acuisce la mia impossibilità di comprendere o sono troppo vecchio perché possa pretenderlo? 
Non desidero e non reputo di essere tanto curioso in questa occasione anche se lo sono spesso e volentieri, non credo di esprimermi in maniera non corretta se in una situazione come quella descritta riesco a vedere che il controllato è divenuto controllore. Forse non sono nel giusto, ma la penso in questo modo.

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