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Gioco e minori, i casinò fanno scuola!

27 novembre 2023 - 09:52

Ecco come i casinò italiani affrontano il tema della presenza dei minori nelle sale: le indicazioni sono utili anche al legislatore che sta redigendo le norme attuative del riordino del gioco.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Kelli Tungay su Unsplash

Foto di Kelli Tungay su Unsplash

“È stato trovato un minorenne che giocava in una sala giochi o sommesse” questo è quanto rammento del titolo del quotidiano che ho letto dal barbiere in attesa del mio turno. Non è il primo che vedo e, purtroppo,non sarà nemmeno l’ultimo.

Il Parlamento è impegnato sul tema “gioco pubblico” e allora per quale motivo non imitare quello che si adotta nei casinò italiani, che tra l’altro mi pare, possono essere compresi nel discorso? Da molto tempo credo dal 1985, le case da gioco sono in attesa di una legislazione organica che la Corte Costituzionale ha registrato mancante e lo ha fatto anche dopo (2001?) in ogni caso possono dare qualche suggerimento. 

Però, a salvaguardia dei minori e degli affetti da ludopatia i casinò mettono in atto  e da parecchio tempo i seguenti accorgimenti:
- per accedere alle sale è indispensabile essere maggiorenni e lo si può dimostrare soltanto con un documento di identità in corso di validità;
- se chi accede è malato di gioco ed è stato segnalato, con una lettera alla direzione della casa da gioco, certamente non può entrare. Questo avveniva già da molto, non ricordo da quando, ma sono in pensione dal 2001 e dovrebbe avvenire attualmente.

Desidero aggiungere che sul biglietto di ingresso, a pagamento che non credo esista più oppure omaggio, il giocatore accetta di essere allontanato senza pretenderne le motivazioni.

Occorre dire che quanto narrato, ammesso e non concesso che avvenga ancora e penso proprio in senso affermativo, potrebbe far parte delle disposizioni riguardanti le sale giochi. Unitamente ad un altro problema cioè quello di controllare la proprietà del mezzo di pagamento, in specie, nel gioco online. Forse sono andato fuori tema nello specifico ma quanto accennato si può tranquillamente ammettere nel discorso gioco minorile in generale.

Non dovrebbe comportare eccessive difficoltà emanare disposizioni e/o regolamenti in merito alla modalità di accesso alle sale giochi; non per sostituirmi ad altri mi permetto di notare che le certe maggiori spese e i relativi costi avranno la loro collocazione nel conto economico delle aziende. 


Vista la concomitanza con l’assemblea sul turismo a Baveno sul Lago Maggiore e su quanto il turismo apporti al prodotto interno lordo (12 percento) sarebbe il caso di dare corso alla raccomandazione della Corte costituzionale e, allo tesso tempo riprendere, se ritenuto di qualche utilità, il discorso iniziato nel 1992 in ordine alla creazione, con finalità turistiche, di nuove case da gioco.

Il tema è stato affrontato anche dopo il 1992 e anche recentemente; il tener conto di quanto sono state considerate le case da gioco in relazione al turismo, forse potrebbe prendersi in esame quanto di seguito:

Il regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448 che recita, all’art.1:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.

L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl L. 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Decreto in data 4 aprile 1946 del presidente della Giunta VdA, in particolare la relazione introduttiva: “Veduta la deliberazione n.13, in data 7 febbraio 1946, con la quale il Consiglio della Valle ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una casa da gioco in St. Vincent, ritenuto la convenienza per gli indubbi vantaggi economici e turistici che ne deriverebbero in favore della Valle d’Aosta, che necessita, particolarmente in questo momento, di particolari e urgenti previdenze economiche;”

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