skin

Mance e vincite, la parola alla Cassazione e alla Legge europea

16 gennaio 2023 - 09:57

Cassazione e Legge europea attestano che le mance nei casinò sono da considerare una parte della vincita.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Sam Dan Truong su Unsplash

Foto di Sam Dan Truong su Unsplash

Dall’articolo apparso su Gioconews.it  del 13 gennaio, riferito al regolamento aziendale del Casinò di Saint Vincent: “... per concentrarsi poi  sulla questione mance. “La Società riconosce che, sulla base di una lunga consuetudine, sono ammesse solo le mance rilasciate ai tavoli da gioco e che il relativo monte mance è ripartito sin dall’origine per il 50 percento tra il personale tecnico di gioco e per il 50 percento è di competenza dell’azienda. Le mance attribuite al personale tecnico di gioco in base a loro autonoma determinazione, sono trattate ai sensi dell’art. 51 lettera i) del Tuir (testo unico imposta sui redditi, Ndr) che prevede che non costituiscono reddito le mane percepite dagli impiegati tecnici di gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 percento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
La Società, fermi gli obblighi previsti dalla legge quale sostituto d’imposta, non assume alcuna responsabilità sulle comunicazioni inoltrate  dai fiduciari dei dipendenti in merito alle ripartizioni mance e sul rispetto della normativa sulla privacy ad opera dei medesimi”.
Aggiungo che in base al dettato del decreto n. 314/1997 la Società versa i contributi pensionistici e procede alle trattenute a carico del lavoratore.
Ne consegue un inasprimento del costo del lavoro a causa del quale sono state necessarie anche riduzioni dell’organico che tutti possono aver constatato negli ultimi tempi.

Questa è l’ultima volta che intervengo in materia, ma non posso fare a meno di quanto segue.
La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …” 
La Legge Europea 2015, art.7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della  Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014). L’articolo citato prevede e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.Non era e non è logico e tollerabile, nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale fosse qualificata come compenso ad un effetto (quello fiscale) e non ad un altro effetto (quello del lavoro e della  previdenza), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra. E' questa la motivazione che conforta la regolarizzazione ai fini pensionistici (citato decreto) di quanto assoggettato all’imposta personale sul reddito e che ha contribuito allo incremento del costo del lavoro.
Ritengo, così come lo ritenevo allora (2014), che le mance, parte della vincita che è esente, potrebbero avere lo stesso trattamento fiscale, cioè l’esenzione dall’Irpef. Tanto più oggi dove l’argomento cuneo fiscale è sempre più di attualità. Non desidero sottacere la rilevanza di una simile conclusione: maggiori entrate tributarie a beneficio degli Enti proprietari nell’ottica delle motivazioni a conforto dei decreti istitutivi delle case da gioco dal 1927 in poi.

La vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) era già esente da imposizione sul reddito in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita: All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1:“La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta  sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.
Il fisco pretendeva che le case da gioco trattenessero alla fonte, l’imposta sulla vincita; la sola ed unica conseguenza: un drastica diminuzione delle presenze e dei ricavi delle case da gioco, un calo delle entrate tributarie come da L.488/86 che ha convertito il Dl 319/86 e dell’occupazione.
Nel caso evidenziato appena in precedenza è stata immediatamente percepita la motivazione di una simile disposizione per cui si è altrettanto rapidamente provveduto a correggerla.
L’ho scritto precedentemente e ve lo posso garantire, su questo argomento non ho più alcuna voglia di ritornare; la soluzione è adeguatamente supportata a mio avviso, avrei piacere e spero che sia presa in considerazione. Una soddisfazione per chi, dal 2000, è in pensione dopo 40 anni di lavoro in una casa da gioco.
Quid opus est? L’occupazione possibile ad un costo inferiore, le maggiori entrate tributarie dell’Ente pubblico proprietario a fronte di minori costi di gestione. Chi pareggia? Chi incassa meno Irpef (sulle mance) e di più sulle retribuzioni eventuali e paga un importo minore per le pensioni. Gli interessati potranno aderire ad una forma pensionistica  volontaria utilizzando il risparmio sull’imposta.
Nella speranza i essere stato convincente e sufficientemente chiaro.
 

Documentazione richiamata e, in ogni caso, utilizzata. 
- Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza numeri 1775 e 1776 del 18 maggio 1976;
- Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.672 del 9 marzo 1954;- D. P. R. 597/73, articoli. 46, 47 e  48;
- T. U. II. DD. n.917/1986, articoli 46, 47 e 48;
- Tribunale di Venezia, Sentenza in data 19 febbraio 1975;
- D. P. R. n.1420/1971, art. 4, 2°comma; n.30, art.35 lettera. e);
- L. n.381 in data 11/12/1990, articoli 1 e 3;
- D. L. n.314/1997 (armonizzazione);
- D. L. n.319/1986, convertito in legge con L. n.488/1986;
- L. n.30 del 28 febbraio 1997, art.10 ter (Finanziaria) per la conversione in legge della L. n.669 in data 31 dicembre 1996, n,669;
- Legge Europea 2015.

Altri articoli su

Articoli correlati