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Politiche produttive, mance e occupazione: i tre pilastri dei casinò

17 luglio 2023 - 10:31

Ecco le variabili, fra loro connesse, per lo sviluppo dei casinò, tenendo anche presenti le disposizioni di legge e le pronunce della Corte di cassazione.

Foto di Jesse Collins su Unsplash

Foto di Jesse Collins su Unsplash

È proprio vero sino alla bara si impara. Mi ci è voluto un pochino di tempo ad assimilare che per un bando relativo agli assistenti di direzione era presente nella commissione un professore dell’università.
Ai miei tempi tanti anni orsono dato che sono in pensione dal 2001, avrei storto il naso per non aver contezza della competenza specifica del membro designato di commissione di valutazione o qualcosa di simile; molto probabilmente i tempi cambiano e non me ne rendo conto, spero sia solo questa la causa o inizia una forma strisciante di demenza senile?
Bando alle ciance, mi permetto una osservazione da ex dipendente tecnico e da dirigente sindacale. Prima di ogni altra considerazione, così come a suo tempo la discussione ebbe inizio sull’inquadramento del direttore giochi, ora mi pare possibile il ritorno di una problematica molto somigliante.

L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”. Mi scuso se riporto a ogni pie' sospinto quanto immediatamente precede, lo ritengo opportuno.

Aggiungo che mi pare ragionevole quanto riportato e altrettanto affermare che la parte delle mance che rimane alla gestione, precedentemente descritte, sono un mezzo per implementare le entrate tributarie dell’ente pubblico titolare della autorizzazione alla casa da gioco contribuendo ai costi di gestione.
La mancia è una parte della vincita. La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 - tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto…. 
Non si può dubitare che le mance parte gestione sono, da sempre, un conforto al costo del personale. La rilevanza delle mance si potrebbe dimostrare considerando il peso dei giochi da tavolo sul totale dei ricavi netti. Per contro, dove i ricavi derivanti dalle slot machine hanno un rilievo significativo, si può riscontrare, solitamente, un minore impiego di personale.
In altri termini, se l’offerta prevede una varietà di giochi da tavolo, avendo sempre presente il criterio di uniformarla alla domanda, potrebbe assumere un valore in relazione alla politica produttiva che, come dicono in molti, si coniuga con la multifunzionalità. Non tanto per il beneficio di potere adeguare la produzione in tempo utile quanto per mettere in evidenza una professionalità da considerarsi, da parte della clientela, un servizio di qualità senza alcun dubbio apprezzato.

A seguito della precedente esposizione non desidero certamente tornare su un argomento che intendo dimenticare sino a che altri non ne considerino degna e/o utile la trattazione. È mia intenzione, invece, porre in rilievo l’opportunità che, tramite una opportuna politica produttiva collegabile alla mancia in quanto collegata ad un patto di devoluzione, è possibile intervenire in tema di fattore occupazionale, diretto e dell’indotto.
Il quantum, come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954, di cui l’ente pubblico beneficia non discende da una norma di legge ma da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto, come si è potuto leggere. Quindi modificabile, mi pare, come un normale patto contrattuale.
Una lunga premessa che spero non annoi per ritornare sulla problematica collegabile all’inquadramento degli assistenti della direzione giochi. Se sono tecnici e qualificati croupier potrebbero partecipare alla ripartizione delle mance bene inteso se le Ooss. sono d’accordo. A mio avviso come era stato fatto, a suo tempo, per il direttore giochi d’intesa con la controparte del Ccal (ma la ripartizione delle mance è un fatto avulso dal contatto di lavoro  la situazione a  Venezia ne è la prova).
Lo stesso dicasi, a mio modesto parere, se l’eventuale divisione dei croupier in reparti porta ad una disparità di trattamento nella ripartizione delle mance da quanto era in precedenza.

Non desidero dilungarmi oltre anche perché la questione deve, forse, ancora nascere; mi sono cimentato immaginando che il fatto si fosse verificato quando lavoravo. E non sottovaluto l’impatto negativo che determinate questioni potrebbero determinare in altre tematiche.

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