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Regolarità gioco nei casinò, il ruolo del (possibile) Nucleo speciale di polizia

21 novembre 2022 - 10:19

L'importanza del controllo della regolarità del gioco nei casinò e il ruolo che potrebbe essere svolto dal Nucleo speciale di polizia, se istituito per legge.

Scritto da Mauro Natta

Photo by Renato Marques on Unsplash

Quello che si potrebbe fare e che, forse, si fa.  Dopo aver scritto di cuneo fiscale, mi dedico a ciò che ritengo prioritario nella gestione di una casa da gioco.
Premesso che le entrate che derivano agli enti pubblici proprietari di case da gioco devono essere controllate nel miglior modo possibile, visto che il nuovo Parlamento si potrebbe occupare di case da gioco a seguito dell’invito non troppo recente della Corte costituzionale, eccomi al tema controllo.
Ecco quanto si potrebbe fare a mio personale avviso.

Nell’esempio che segue esamino un gioco di contropartita (il giocatore è contro il banco), la roulette francese. Il tavolo apre con una dotazione iniziale, avvengono fatti di natura non economica (cambio al tavolo, gettoni contro gettoni, contanti contro gettoni) ed economici (es. aggiunta alla dotazione iniziale in caso di vincite rilevanti da parte dei clienti) e, alla chiusura, si provvede al conteggio della rimanenza finale.
Il tavolo apre con 100 c’è una aggiunta di 20 e chiude con 90. Ad un primo impatto il tavolo perderebbe  30; ma quanto contante hanno cambiato al tavolo  i giocatori? Il conteggio dei contanti avviene in un ufficio apposito e non in sala giochi, subito dopo aver ricevuto il risultato della vincita o perdita del tavolo: 10. In definitiva il tavolo perde 20.
Poi ci sono da conteggiare le mance,  gettoni contenuti nella apposita cassetta
A questo punto conosciamo il risultato: perdita 20. Le mance, relativamente al loro importo, rilevano ben poco in questa occasione.
Passando a quello che non si dovrebbe fare, bene inteso per mio conto e per l’esperienza accumulata, è prendere l’esistenza finale, chiuderla il cassaforte o qualcosa di similare, idem per la cassetta dei contanti e predisporre l’invio della cassetta delle mance in un locale dove si contano tutte insieme. 
Chiaramente la domanda sul perché di quanto precede mi pare d’obbligo così come, allo stesso modo, non posso assolutamente esimermi dal rispondere.

Innanzi tutto il conteggio relativo all’esistenza finale non potrebbe essere rimandato al mattino seguente anche se il contenitore dei gettoni  è chiuso in cassaforte. Ammesso e non concesso che detta procedura sia ammessa mi pare che il ricevente dovrebbe avere la documentazione e le composizione della rimanenza in discorso tanto più che trattasi di persona diversa, e dovrebbe esserlo sempre.
Lo stesso dicasi per i contanti per disporre immediatamente dopo la chiusura dei risultati. Operando come descritto, l’unico importo noto alla chiusura è quello delle mance e, forse, quello della rimanenza finale. 
Ora, sperando di essere stato abbastanza chiaro in quanto precede, passo al controllo; in primis le basi e in un secondo tempo la procedura e le motivazioni.

Come si è potuto notare, nell’esempio, abbiamo a disposizione: il risultato (la somma algebrica dotazione iniziale, aggiunta esistenza finale e contanti) e le mance.
Questi elementi sono correlati tra di loro, detta correlazione interviene nel controllo a posteriori (ad esempio sei mesi) in tema di regolarità del gioco e degli incassi.
La prima attenzione va posta al conteggio delle mance che, nella metodologia che apprezzo per i risultati, deve avvenire tavolo per tavolo e non cumulativa.
Al proposito pongo un esempio, penso significativo: i tavoli di roulette sono 7 e vincono 5000 (700 x 6 + 800 per 1), le mance contate cumulativamente  ammontano a 3000. Ammesso che il 60 percento sia una percentuale valida tra mance ed introiti potremmo dire che tutto è regolare.
Se, invece, la situazione è la seguente: 6 tavoli hanno il rapporto mance/introiti al 50 percento  uno al 120 percento; l’importo totale delle mance non pare regolare. Il rapporto che ci interessa è 300 dei sei tavoli più 120 del settimo =  420 che diviso sette da il risultato di 60.  
Non credo che il 120 percento possa essere considerato regolare.
Per dire il vero potrebbe esserci  una spiegazione logica: il tavolo col 120 percento ha aperto una sola volta e ha perso molto.
Ciò non toglie che la giustificazione si trova se le mance sono contate tavolo per tavolo.
Mi piace ricordare come spesso abbia indicato l’opportunità, utile in caso di provata necessità, di completare la documentazione della partita al tavolo con una nota a cura del capo o dell’ispettore su segnalazione del capo tavolo. Come nel caso di specie sarebbe avvenuto per segnalare grosse vincite dei giocatori. 
Concludo senza pretendere di aver scoperto il brodo caldo come si diceva ai miei tempi e neppure di avere l’unica verità in tasca. Probabilmente quello da me indicato non è il solo modo per il controllo i discorso e sono pronto a parlarne.
Sono perfettamente convinto che i rapporti tra mance ed introiti, tra contante cambiato e risultati, unitamene al raffronto della composizione in gettoni di mance ed esistenza finale rappresentano degli elementi che non possono essere ignorati; certamente a posteriori e non giornalmente, esempio a parte.
Al termine di quanto precede sarebbe, anzi è, logico chiedersi il perché del mio intervento. Eccolo immediatamente.

In molti progetti  e disegni di legge che, in materia di casa da gioco sono stati presentati, mi pare nel 1992, si legge dell’istituzione della Polizia de giochi.
Identico argomento lo troviamo in un più recente disegno di legge, primo firmatario il senatore De Angelis, n. 883 della XVI Legislatura, comunicato alla Presidenza l’8 luglio 2008, precisamente all’articolo 11 dal titolo, appunto, Polizia dei giochi che riporto, in parte, qui di seguito:

1. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui  alla legge 1 aprile 198 n. 121, è istituito il “Nucleo speciale di polizia dei giochi” (…)
2 Il Nucleo al fine della sua attività può: (...)
3. Le notizie apprese nei controlli e relative alla clientela non possono essere in alcun modo utilizzate a fini fiscali contro la stessa.
4. Al Nucleo (…) si affianca un gruppo tecnico amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi (...)
5. Il gruppo tecnico amministrativo opera nel controllo de bilanci e dei libri sociali dei gestori. Unitamente agli appartenenti al Nucleo di polizia dei giochi ha libero accesso  a tutte le case da gioco (...)
Come si può constatare, ai fini di quanto ho scritto, il comma 4 rileva in modo particolare. Non va dimenticato che il disegno di legge citato comprende l’Albo de gestori e quello dei croupier.

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