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Riordino e nuovi casinò: la parola alla Corte costituzionale

12 febbraio 2024 - 11:56

Ecco cosa recita testualmente la sentenza della Corte costituzionale del 2085 che sollecita il riordino normativo dei casinò.

Scritto da Mauro Natta
foto tratta dal sito della Corte costituzionale

foto tratta dal sito della Corte costituzionale

In argomento casinò, dopo aver letto quanto affermato dal relatore allo schema di decreto di riordino del gioco online della commissione Finanze del Senato, Fausto Orsomarso, mi sono dedicato a qualche ricerca. In particolare la sentenza n. 152 del 1985 della Corte Costituzionale che, al punto 6 delle considerazioni in diritto recita: “Pertanto questa Corte, mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano la case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata la apertura delle case  (legge o legge seguita da autorizzazione del ministero dell’Interno), sia per la diversità dei criteri seguiti (situazione di frontiera per Sanremo e Campione, situazione non di frontiera per Venezia), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell’esercizio del gioco nei casinò. La disorganicità risulta accentuata nella recentissima legge 11 febbraio 1984, n. 848, il cui art. 25 è così formulato 'Le disposizioni di cui agli artt. da 718 a 722 del Codice Penale e dall’art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 13 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra e Canale di Suez'.
Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore, precisando tra l’altro i possibili metodi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui alla legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione, può essere considerata un primo passo.

L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Pare normale e logico estendere la normativa di cui all’art. 19 citato a tutte le case da gioco autorizzate nel Paese. Ne consegue, a mio parere personale che la natura giuridica di cui trattasi (entrate tributarie) valga a qualificare tutti i proventi che derivano all’ente pubblico concedente.

Desidero rammentare, dalla sentenza n. 90 del 2022, al punto n 4.1.1: “Preliminarmente, per una corretta valutazione della natura della delibera in questione (Consiglio Regionale 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, Ndr), occorre tener conto della peculiare collocazione della casa da gioco in esame (Casinò di Saint Vincent Spa) nell’ambito dell’ordinamento autonomo della Valle d’Aosta. L’istituzione della casa da gioco è stata autorizzata, con decreto del Presidente della Giunta del Consiglio della Valle 4 aprile 1946, n. 241 (Istituzione del Casinò di Saint Vincent) in attuazione dell’art.12 del decreto 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta). Si deve a tale fonte, nonché al decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 546 (Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d’Aosta), il primo ordinamento autonomo della Valle, che ha anticipato quanto successivamente stabilito dallo statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta)”.

Ed ancora: “La possibilità, prevista per la Regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sull’attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco, in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dal 1949, in armonia con lo Statuto, hanno contribuito alle entrate regionali al fine – come rilevato da questa Corte in una pronuncia risalente – di “sovvenire alle finanze di comuni e regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario” (sentenza n. 152 del 1985).
La scelta del legislatore regionale di dar vita, con la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da giovo di Saint Vincent), alla società per azioni Casinò de la Vallèe, a totale partecipazione pubblica, per la gestione della casa da gioco, risponde alla realizzazione dell’interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d’Aosta (art. 3)”.
Procedendo, per così dire a memoria per quanto possibile, visti gli anni trascorsi dal 1992, ritengo di aver rispolverato, permettetemi il termine, una parte di quello che avevo trovato allora quando la problematica dell’incremento numerico delle case da gioco era in discussione.

Chiaramente trattasi di una minima parte che, a prescindere da ogni altra considerazione anche in ordine giuridico che va ben oltre le mie conoscenze, mi pare alla base della problematica che probabilmente sta insorgendo e di cui, senza dubbio di sorta, posso confermare il commento del senatore relatore in commissione Finanze.
Sicuramente non ho creduto e non credo di interessare oltre una possibile e legittima  curiosità la cui insorgenza potrebbe essere stata, involontariamente da parte mia, causata dal precedente articolo.

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