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Casinò e controlli, gli interessi tutelati nelle parole della Cassazione

15 febbraio 2024 - 16:30

Le recenti sentenze della Corte di cassazione sottolineano l'importanza dei controlli nei casinò e quali sono gli interessi che essi tutelano.

Foto di Henrik Hjortshøj su Unsplash

Foto di Henrik Hjortshøj su Unsplash

Quando ho letto che le recenti sentenze della Corte di cassazione hanno evidenziato gli interessi tutelati dalla normativa che disciplina i giochi pubblici quali la pubblica fede, l’ordine pubblico e la sicurezza, la salute dei giocatori, la protezione dei minori e delle fasce di giocatori adulti più deboli, la protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco... mi sono convinto di aver suggerito qualcosa di utile nel caso il Parlamento volesse metter mano ad una legislazione organica sulle case da gioco.

E ancora che, in sostanza, il legislatore ha inteso precisare che i proventi, derivanti dalla gestione delle Case da gioco, depurati dai costi, hanno una specifica destinazione pubblicistica al bilancio comunale, che li rende qualificabili come vere e proprie entrate tributarie, come tali non soggette all’imposizione diretta. Tuttavia, ha precisato la Cassazione, i proventi dell’attività di gestione di Casa da gioco, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 citato, rappresentano entrate tributarie dell’ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versati a questo quale risultato netto della gestione. 
Unificando la protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco  e riflettendo  una volta di più su quanto precede mi sento di concludere in questo modo: il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi, in una casa da gioco, non importa quale sia il tipo di gestione, diretta o in concessione a società pubblica o privata,  è, forse, la questione più rilevante.

Chiaramente non posso pretendere, come spesso affermo, di avere la verità in tasca; la metodologia che uso e che mi ha dato soddisfazione molto probabilmente non è la sola ma è l’unica che conosco sino in fondo. Non so se nelle case da gioco usano le procedure che, a volte, ho descritto velocemente. Se, come penso, ne esistono altre ben vengano; io seguo il proverbio in parecchie occasioni, questa è una di quelle: chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde e non quello che trova!
Ecco una, a mio avviso, valida motivazione per cui mi sono permesso di suggerire che il controllo in parola, bene inteso uguale per tutte le case da gioco, dovrebbe essere affidato ad una autorità e reso obbligatorio a carico del  concedente.

Pare logico e naturale che il concessionario, in specie se trattasi di società a capitale privato, si avvalga di mezzi autonomi fornendo, se del caso, al concedente, quanto richiesto come, penso, sarà contrattualmente stabilito. 
L’ente pubblico titolare dell’autorizzazione dovrebbe avere del personale proprio addetto al servizio in discorso abbinato ad una continua presenza nelle sale da gioco onde poter assolvere a tutte le incombenze relative ad un controllo, questa volta, concomitante sull’andamento del gioco.
L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1° luglio 1986 convertito in legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

In ciò che è dato leggere è semplice trovare la motivazione degli impegni che l’ente pubblico periferico titolare della casa da gioco deve assumere. Non si può sottacere la rilevanza della destinazione dei proventi che il concessionario versa, a tempo debito, al concedente e neppure la qualificazione della natura giuridica degli stessi.

L’eventuale differenza tra la metodologia adottata dall’ente pubblico e quella, invece, usata dal concessionario potrebbe risiedere nella più ampia e completa utilità, che il gestore cerca nel rilevare ulteriori e diverse situazioni collegate al trend e alla evoluzione dei proventi. 

Non c’è dubbio, a mio parere,  che alcune scelte di politica produttiva siano state influenzate dai costi della produzione con riferimento, in particolare, al personale dipendente. Infatti l’evoluzione dell’esercizio della roulette francese, senza ricordare i tavoli doppi di un tempo ormai lontano, e del punto banco quale parziale sostituto dello chemin de fer con un doveroso richiamo al particolare rischio di impresa nel primo gioco, sono una facilmente riscontrabile dimostrazione.

Colgo l’occasione per rammentare, in chiusura, che la salute dei giocatori, la protezione dei minori e delle fasce di giocatori adulti più deboli, tramite il divieto di accesso alle sale da gioco di minorenni e di giocatori adulti malati di gioco e segnalati avviene normalmente nelle case da gioco del Paese.

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