Banche e gioco, avvocato Cardia: ‘Novità da Ddl conti correnti, ma derisking ingiustificato c’è ancora’

Dopo i passi in avanti per i rapporti bancari fatti con il Ddl conti correnti, l'avvocato Geronimo Cardia ricorda che il derisking ingiustificato per il gioco c'è ancora, così come gli strumenti giudiziali per combatterlo.
Scritto da Redazione

L'avvocato Geronimo Cardia

Di sicuro il fatto che la Camera, lo scorso luglio, abbia approvato il Ddl conti correnti, un testo unificato che introduce delle modifiche al Codice civile per garantire l'inclusione finanziaria e impedire la chiusura arbitraria dei rapporti bancari con saldo attivo, è una buona notizia anche per il mondo del gioco.

Ma è un passo in avanti – in attesa del sì anche del Senato – che da solo però non risolve le discriminazioni bancarie subite dal settore in questi anni.

Abbiamo quindi chiesto lumi sull'argomento all'avvocato Geronimo Cardia, che da tempo si occupa del fenomeno del derisking ingiustificato, ossia la scelta di molte banche di non aprire conti alle società che si occupano di gioco non per la violazione della vigente normativa antiriciclaggio ma solo perché fanno parte di un “comparto a rischio”.

Il derisking ingiustificato, con l’ingiustificata mancata apertura di conti correnti o ad ingiustificati recessi, resta una pratica non consentita dalla legge, come ribadito dall’Eba –  European banking authority (Autorità bancaria europea, Ndr) e dalla Banca d’Italia.

 

Nella sua ultima formulazione il Ddl conti correnti in cosa è davvero importante per il settore del gioco?

“Ci sono due aspetti da considerare. 
Anzitutto nel testo approvato viene come prevedibile inserito l’obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio, che nelle proposte iniziali non era contemplato. Per cui deve esser chiaro che in presenza di un sospetto, il conto non sarà aperto dalla banca anche in presenza di questa riforma. Questo è evidente che lascia intendere che potranno comunque ripetersi eventuali ipotesi di derisking ingiustificato e dunque di mancate aperture illegittime, contro le quali ci sono comunque tuti i rimedi, anche giudiziali, di cui si è parlato e che già esistono. 
C’è da dire che la nuova norma per le mancate aperture prevede almeno che sia previsto un obbligo di dare la motivazioni che prima non c’era. 
Ma qui veniamo al secondo aspetto. Nei casi pratici dovrà verificarsi la compatibilità di questo obbligo comunicazione con il divieto dato alle banche di dare comunicazione al cliente interessato dell'avvenuta segnalazione (e di non apertura)  previsto dalle stesse norme antiriciclaggio che ricordiamo sono di fonte unionale. 
Peraltro, se questo vale per le aperture dei conti correnti, nel nuovo testo della norma passata alla Camera che si occupa dei recessi da parte delle banche relativi ai conti aperti in precedenza, l’obbligo di comunicare al cliente la ragione del recesso non viene neanche menzionato. 
In definitiva, a prescindere da questa novità normativa in corso di formalizzazione, quello che si deve aver chiaro è che già oggi le non aperture o le chiusure dei conti correnti se non robustamente motivate sono illegittime e possono essere contestate, anche giudizialmente, affinché siano rimosse. Ciò in quanto il derisking ingiustificato (fenomeno legato ad una distorta applicazione della normativa antiriciclaggio) è già di per sé illegittimo”.