Proroga Bingo, avvocato Dagnino: ‘Adesso un faro su canoni e trasferimento locali’
La sentenza del Consiglio di Stato che impone all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di indire le gare per le concessioni dei bingo ponendo fine alla proroga tecnica “conclude un lungo iter giudiziario ed è un grande risultato ma apre anche altre questioni su cui puntare i riflettori”.
Parola dell’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, managing partner di Lexia, che ha seguito insieme al suo team l’intera vicenda, assistendo alcuni operatori.
A che punto si è giunti?
“Abbiamo creduto fino in fondo nelle ragioni dei piccoli operatori, ottenendo le prime decisioni che hanno sospeso gli aumenti del canone e i primi rinvii alla Corte di giustizia europea. Adesso abbiamo concluso un ciclo durato parecchi anni e siamo riusciti a cambiare le regole, facendo dichiarare illegittimo il meccanismo italiano della proroga tecnica.”
Cosa accadrà adesso?
“Le proroghe sono state dichiarate illegittime e così anche tutto il connesso sistema di divieti (di trasferimento e di partecipazione alle gare, per i non aderenti), ma vale comunque il principio giuridico del 'factum infectum fieri nequit' ovvero che non si può tornare indietro e cancellare l'esistenza di un evento, anche se illegittimo, potendosi solo gestire le sue conseguenze. E mi riferisco alla questione della proroga tecnica, dichiarata illegittima dalla Corte Ue, ma comunque ormai avvenuta. Non si può tornare indietro nel tempo, ma si possono gestire le conseguenze giuridiche.”
Quali sono le conseguenze?
“Per il futuro il Consiglio di Stato impone all’amministrazione dei monopoli di indire immediatamente le gare. Ma il Consiglio di Stato accoglie anche una delle nostre più importanti richieste, cioè che il canone dovuto a fronte della proroga non poteva essere fisso per tutti, ma doveva essere proporzionale al fatturato degli operatori. Adm, quindi, dovrà rideterminare gli importi anche per il passato e da questa operazione non potrà che conseguire una redistribuzione a carico dei grandi operatori e a favore dei piccoli, come quelli da noi assistiti. Occorre però un’importante precisazione.”
Quale?
“Gli operatori che hanno pagato più del dovuto hanno l’onere di attivarsi nei confronti di Adm allo scopo di interrompere i termini di prescrizione che sono pendenti e di mantenere fermo il diritto alla restituzione di quanto spettante. E questo non vale solo per i canoni versati in eccesso, ma anche per eventuali pretese risarcitorie, che potrebbero derivare sia dall’avere subito l’illegittimo divieto di trasferimento delle sale nel periodo della proroga tecnica, sia dall’essere stati costretti a operare in perdita a causa dell’altresí illegittimo divieto di partecipazione alla futura gara posto a carico delle imprese che non avessero aderito alla proroga. Pretese risarcitorie di questo tipo non sono automatiche, naturalmente. Vanno avanzate le relative richieste ad Adm e documentati i fatti posti a fondamento, cioè l’avere perso un’opportunità di trasferimento e l’avere operato in perdita. Sono contestazioni da far valere prima attraverso contestazioni scritte e poi, se necessario, in giudizio.”
Vicenda chiusa, quindi?
“No. Stiamo assistendo altri operatori in un ulteriore giudizio tuttora pendente alla Corte di Giustizia, su rimessione da parte di altra sezione del Consiglio di Stato, la quale ha recentemente dichiarato la persistenza dell’interesse alla pronuncia, nonostante la decisione già emessa dalla Corte europea.
In quel giudizio sono stati sollevati ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana sulla proroga tecnica e, in caso di decisione favorevole, potrebbero aprirsi nuovi scenari per gli operatori. Siamo in attesa di fissazione dell’udienza da parte della Corte di Giustizia.”