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Gestione Casinò St. Vincent, dallo studio del mercato le indicazioni per il futuro

18 ottobre 2023 - 11:07

La Regione Valle d'Aosta si appresta a valutare la futura gestione del Saint Vincent Resort & Casino, anche sulla base dello studio del mercato attuale.

foto tratta dalla pagina Facebook del Saint Vincent Resort & Casino

foto tratta dalla pagina Facebook del Saint Vincent Resort & Casino

Ho letto l’articolo “Defr 2024-2026: entro fine novembre studio sulla futura gestione del Casinò di St.Vincent”.
Mi sono sentito subito attratto dall’inizio: “... una attenta valutazione dati alla mano”. Sicuramente, per chi ha lavorato come me per quaranta anni al casinò con incarichi amministrativi e tecnici, che ritiene di conoscere l’organizzazione del lavoro e della produzione anche per specifici compiti in campo sindacale, che per lungo tempo ha curato l’esposizione in bacheca dei dati relativi alle quattro case da gioco italiane e, al momento, si diletta a scriverne su gioconews.it, è stato un validissimo incentivo per elaborare, con quei pochi dati che ho a mia disposizione, quello che poteva riguardare l’argomento di cui all’articolo citato.
Seguitando a leggere trovo: “In particolare entro il 30 novembre 2023 deve essere consegnato all’amministrazione regionale il rendiconto dell’analisi del mercato delle case da gioco in Europa , facendo riferimento all’assetto attuale...”.

Mi fermo allo studio del mercato italiano anche perché quello europeo non lo conosco e potrebbe essere diverso a causa della differente ripartizione dei proventi aleatori in Francia dove sono presenti duecento casinò, o del bacino di utenza ad esempio nella Svizzera italiana, dove Lugano ha inaugurato una sala con i giochi asiatici per la vicinanza con Milano e la presenza di molti cinesi e dove Mendrisio fa una discreta concorrenza a Campione d’Italia.
Non affronto il problema dell'attrattiva in quanto l’ho trattato troppo volte ma in collegamento con altri argomenti come la multifunzionalità e i corsi professionali atti a formare impiegati per i giochi tradizionali senza dimenticare l’online, in particolare, dal vivo. 
Relativamente al rilancio non mi pare il caso di intervenire per non influenzare, eventualmente, le scelte altrui. Mi soffermo, invece, sulla natura giuridica delle entrate così come le ha definite la L.488/86 sulla base delle determinazioni di cui ai decreti istitutivi delle case da gioco italiane a datare dal 1927.
Le entrate in parola, a mio avviso e non solo, sono quelle con riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco. 

L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc.. Mi pare, tra l’altro, ragionevole affermare che la parte delle mance che contrattualmente va alla gestione è un mezzo per implementare le entrate dell’ente pubblico titolare della autorizzazione alla casa da gioco che può ricevere un ricavato superiore dalla gestione.
Le mance non sono, a mio parere, ascrivibili ai proventi di gioco di cui al citato decreto legge.

La natura giuridica di entrate tributarie impone, anche questo a mio parere, il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi da parte dell’ente concedente. La gestione in concessione può assumere diverse modalità: pubblica, privata o mista. Ma trattasi di argomento specificatamente politico, unitamente ad altro di cui al disciplinare, sul quale non desidero minimamente esprimermi.
Quello che potevo fare l’ho già fatto, ora attendo di vedere, se possibile, i risultati della Commissione incaricata e della scelta gestionale quando sarà.

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