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Mance e vincite nei casinò, tra obblighi e contrattazione

07 novembre 2023 - 10:39

Un approfondimento sulle mance ai croupier dei casinò: sono parte della vincita e la parte spettante al gestore può essere oggetto di contrattazione.

Foto di Carl Raw su Unsplash

Foto di Carl Raw su Unsplash

La mancia al croupier nel casinò, questa poco conosciuta. Tanto ne ho scritto in diverse occasioni ma non come unico argomento come mi accingo a fare. In buona sostanza il mio intervento ha lo scopo, e spero di raggiungerlo, di cui sono assolutamente convinto e che a mio avviso, la vigente normativa conforta in pieno.

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier /(si veda il decreto n. 314/97). Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

L’art.3, lett. i) del decreto legislativo n. 314/97 lo comprende tra i redditi di lavoro dipendente e tassabile ai fini Irpef sul 75 percento dell’importo annuale percepito. Su identico imponibile il datore di lavoro deve versare i contributi a fine pensionistico. Sempre a mente il citato decreto del 2 settembre 1997 che si intitola “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte di datori di lavoro” alla lettera i) recita: le mance degli impiegati tecnici di gioco non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente nella misura del 25 percento. 
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a prima conclusione: il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672),  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

La seconda conclusione prende l’avvio dalla tassa di concessione che il gestore, non importa la tipologia della società che se ne occupa, paga all’Ente pubblico concedente titolare della autorizzazione alla casa da gioco sul proprio territorio. Infatti  è contrattualmente impegnato a versarla e consiste in una percentuale sugli introiti.

Logicamente il concedente deve garantire finanziariamente la gestione che, realizzando un utile, può continuare a gestire procurando entrate tributarie a beneficio del bilancio pubblico dei Comuni e della Regione titolari di case da gioco.
Non vi è alcuna difficoltà a comprendere che il risultato utile della gestione deriva dalla differenza tra entrate e  costi; se le prime sono incrementate da una parte delle mance derivanti dal patto contrattuale di devoluzione tra impiegati tecnici di gioco (croupier) e gestore, non dovrebbe dubitarsi che le mance in discorso concorrono alla quota che quest’ultimo soggetto versa al concedente.

L’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dall’art. 19 del decreto legge n. 318/86 convertito in L. n. 488/86, in riferimento specifico alle case da gioco dei Comuni di Sanremo e Venezia, vale a connotare i  proventi derivati dalla gestione di una casa da gioco quali incassi i tipo pubblicistico. La disposizione in esame inquadrata nella finalità generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era dettata da un duplice scopo di stabilire la collocazione nel bilancio dei Comuni di Sanremo e Venezia delle entrate derivanti dalla gestione delle rispettive case da gioco, dall’altro di risolvere anche con riferimento al passato, il dubbio circa il fatto che siano soggette alla imposizione tributaria diretta.
Mi permetto aggiungere che le entrate di cui sopra fanno riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco ovvero derivanti dal gioco, la differenza tra il vinto ed il pagato.

Desidero aggiungere che la parte delle mance che gli impiegati tecnici di gioco cedono al gestore è perfettamente contrattabile, prova ne sia l’esistenza di situazioni con percentuali diverse dal 50 percento al casinò di Venezia.
Per quanto alla tassazione Irpef come da Legge bilancio 2023, n. 197/22 troviamo: imposta sostitutiva al 5 percento che viene applicata sulle mance percepite dal personale  impiegato nel settore ricettivo  e di somministrazione di alimenti e bevande.
A differenza delle mance elargite al tavolo da gioco dai giocatori vincenti che, per la precisione, non è connessa al servizio in quanto trae origine dalla vincita e alla stessa è commisurata, nel caso in discorso la mancia trae origine dal servizio.

In ogni caso trattasi pur sempre di mance e di imposta personale sul reddito da lavoro dipendente delle persone fisiche, Irpef.
Si può ritenere che quest’ultima disposizione citata sia applicabilealle mance elargite dai giocatori vincenti al personale tecnico di gioco nei casinò? 

Mi riferisco all’art.1, dal comma 58 al 62 della Legge 197/22 dove troviamo:imposta sostitutiva al 5 percento. Che viene applicata sulle mance percepite dal personale  impiegato nel settore ricettivo  e di somministrazione di alimenti e bevande.
Quali potrebbero essere i benefici per il datore di lavoro, per il lavoratore e per l’Ente pubblico?
Mi scuso anticipatamente per la provocazione, spero sia una reale possibilità, così lo credo, che potrebbe anche essere presa in considerazione. 

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