skin

Ripartizione mance nei casinò: dalla giurisprudenza ai quesiti

22 novembre 2023 - 12:38

Una disamina delle disposizioni di legge e delle pronunce della giurisprudenza sulle mance dei croupier e della loro ripartizione, per poi porre alcuni quesiti pratici.

Foto di Emily Morter su Unsplash

Foto di Emily Morter su Unsplash

Non so nulla dell’accordo sulla ripartizione delle mance tra i dipendenti del casinò di Campione; mi rivolgo alcune domande dopo una premessa che mi pare, indispensabile. Forse sono curioso? Ecco quanto conosco in argomento mance.
L’art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, al comma 1 determina il reddito di lavoro dipendente:nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione l rapporto di lavoro. Si considerano...

Al comma 2, lett. i), troviamo che non concorrono a formare il reddito le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto a cura i appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 percento dell’ammontare percepito nel periodo di imposta.

Ora prendiamo visione di:
Da Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672.  Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi. 

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti e il gestore…
Ma troviamo conforto anche nella sentenza del Tribunale di Venezia del 19 febbraio 1975 che riporto: “... è pacifico  che le mance in questione sono elargite dai giocatori vincenti... Le mance provengono pertanto da un terzo e sono corrisposte in occasione della vincita del donante, distinguendosi così dalle mance che possono venire (...) che sono in relazione con il rapporto di servizio...  Esula, infatti, dalle mance in questione ogni carattere rimuneratorio poiché le elargizioni vengono fate dai giocatori vincenti non a compenso di un servizio reso ma per atto di mera liberalità...”. E ancora: “… Neppure è possibile configurare le mance come partecipazione agli utili dell’impresa. Le mance (…) essendo elargite in concomitanza con una perdita da parte del gestore....”.

Vorrei chiudere con un parere, mi pare di una Sezione regionale della Corte dei conti, un mio appunto, ma ritengo possa definire la locuzione proventi: “Si ritiene che l’attività svolta dalla società, consistente nella gestione di una casa da gioco abbia natura imprenditoriale e che pertanto sia idonea a produrre utili in senso civilistico-commerciale... Tali utili – con riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco – sono quelli derivanti dalla differenza tra i ricavi (ossia i proventi complessivamente prodotti dal gioco) e i costi di gestione...
L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia dalle gestioni di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L.14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Cassazione, 18 maggio 1976, n. 1776. Aggiungo che ha fissato  i seguenti principi: l’uso normativo in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco ed il gestore secondo percentuali predeterminate opera l’attribuzione immediata e diretta a ciascuno dei beneficiari... A rafforzare la prima precisazione.
Quanto precede, a mio modo di vedere, contiene alcune del tutto personali precisazioni: la prima che pare indicare la non appartenenza alle entrate tributarie dell’ente concedente la parte di mance che i primi beneficiari ripartiscono col datore di lavoro, la seconda che, ripartendole con gli altri lavoratori, danno vita ad una elargizione liberale che, mi pare, appartenga alla categoria in relazione al rapporto di lavoro, di cui all’articolo citato. 

Passo alle domande. Gli importi di cui beneficeranno i dipendenti non tenici di gioco godono della esenzione del 25 percento del reddito percepito? Gli importi citati sono soggetti a contribuzione pensionistica in quanto redditi da lavoro dipendente e, allo stesso tempo, alle ritenute  carico del lavoratore? Il pagamento delle imposte sul reddito, se dovute, salvo particolarità per Campione d’Italia e ugualmente per contributi e ritenute, relativi al 2022 comportano o meno obblighi ai quali non si è adempiuto a suo tempo o, forse, applicando il criterio i cassa, sono assoggettate unitamente a quelle del 2023?

Nota al parere della Sezione regionale della Corte dei conti citato. Infatti: L’espressa qualificazione di entrata tributaria, operata dall’art. 19 del Decreto Legge n. 318/86 convertito in L. n. 488/86, in riferimento specifico alle case da gioco dei Comuni di Sanremo e Venezia, vale a connotare i  proventi derivati dalla gestione di una casa da gioco quali incassi i tipo pubblicistico. La disposizione in esame inquadrata nella finalità generale della legge di emanare provvedimenti per la finanza locale, era dettata da un duplice scopo di stabilire la collocazione nel bilancio dei Comuni di Sanremo e Venezia delle entrate derivanti dalla gestione delle rispettive case da gioco, dall’altro di risolvere anche con riferimento al passato, il dubbio circa il fatto che siano soggette alla imposizione tributaria diretta.
Mi permetto aggiungere che le entrate di cui sopra fanno riferimento specifico ed esclusivo all’attività di gestione del gioco ovvero derivanti dal gioco, la differenza tra il vinto ed il pagato.

Altri articoli su

Articoli correlati