Dissesto Comune, Campione 2.0: ‘Intervengano Prefettura e Corte dei conti’
“Il Comune di Campione d’Italia (Co) non ha ottemperato a quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria n. 279/2025, di fornire una relazione dettagliata e completa di integrazione istruttoria per le criticità rilevate in sede di contraddittorio cartolare, nonostante la concessione di un ulteriore termine di riscontro, fissato con la successiva ordinanza n. 302/2025, con pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo.”
A rilevarlo in una deliberazione è la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia in merito alla procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023/2024 del Comune di Campione d’Italia, depositata il 5 dicembre 2025
In essa l'organo di controllo contabile dispone la trasmissione dell'atto al sindaco Roberto Canesi, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, affinché che informi il consiglio comunale dei relativi contenuti; che la deliberazione di presa d'atto del consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia e trasmessa alla sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni; la trasmissione della pronuncia all'Organo di revisione e all’Organo straordinario di liquidazione (Osl) del Comune di Campione d’Italia e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
A seguito di tale deliberazione i consiglieri comunali di minoranza Gianluca Marchesini e Simone Verda (Campione 2.0) hanno inviato una lettera formale al sindaco, alla Corte dei conti e al prefetto della Provincia di Como.
In essa si legge: “Dalla ricostruzione in fatto e in diritto emerge la perdurante sottoposizione dell’Ente al regime di dissesto dichiarato con deliberazione consiliare n. 11 del 7 giugno 2018, come confermato anche dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 5 ottobre 2022, che ha disposto la prosecuzione del dissesto escludendo i presupposti dell’articolo 256, comma 12, Tuel.
In tale cornice, la pronuncia certifica, in termini amministrativo-contabili, il permanere del dissesto e dei relativi vincoli di gestione, incluso il rispetto dei limiti alla dotazione organica e alle assunzioni propri degli enti in dissesto”.
I due consiglieri quindi passano alla disamina dell'atto della Corte dei conti. “Si contesta l’omesso rispetto del dispositivo da parte del sindaco. Infatti, alla data odierna, è decorso oltre un mese dal deposito e dalla trasmissione della deliberazione n. 416/2025/PRSP.
Non risulta che il sindaco abbia informato formalmente il consiglio comunale e i consiglieri dei contenuti della pronuncia, come espressamente prescritto nel dispositivo. Gli scriventi hanno appreso della deliberazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.
Non risulta, inoltre, convocata la seduta consiliare per la presa d’atto entro il termine di trenta giorni fissato dalla Sezione, né è stato comunicato alcun calendario in tal senso. Si evidenzia, infine, che, per quanto a conoscenza degli scriventi, non è stata data piena esecuzione all’obbligo di pubblicazione della pronuncia nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 33/2013. Tali omissioni violano l’ordine impartito dall’organo di controllo e pregiudicano il corretto svolgimento del controllo esterno, nonché l’esercizio delle prerogative consiliari”.
Verda e Marchesini inoltre evidenziano “atti adottati in presunta violazione dei vincoli per enti in dissesto. In tale regime, gli articoli 259, comma 6, 263, comma 2, e 267 del Tuel impongono la rideterminazione della dotazione organica secondo i rapporti medi dipendenti/popolazione fissati con decreto ministeriale per fasce demografiche e vietano incrementi della dotazione oltre il tetto numerico consentito. Le dinamiche assunzionali, a qualunque titolo, sono legittime solo se la posizione è ricompresa nella dotazione organica rideterminata e se il totale del personale in servizio permane entro il 'cap' dipendenti/popolazione vigente alla data di efficacia dell’assunzione.
Alla luce di tali vincoli, si contestano i seguenti atti: assunzione per mobilità dal Comune di Luino. Con deliberazione di giunta comunale n. 118 del 17 dicembre 2025, l’Amministrazione ha preso atto del parere favorevole del Comune di Luino, con nota n. 11126 del 15 dicembre 2025, al trasferimento per mobilità mediante passaggio diretto di un funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Polizia locale – Ufficio Suap, e ha contestualmente accolto la richiesta del dipendente di trasformazione del rapporto alle dipendenze del Comune di Campione d’Italia. In costanza di dissesto, un siffatto trasferimento incide sulla consistenza del personale e sulla spesa strutturale e resta condizionatamente ammissibile solo se ricorrono, con attestazione istruttoria espressa, la capienza nella dotazione organica rideterminata ex articolo 259, comma 6, Tuel e il rispetto del tetto numerico dipendenti/popolazione ex articolo 263, comma 2, Tuel, calcolato sulla fascia demografica dell’Ente e sul parametro ministeriale vigente. Dalla documentazione richiamata nell’interrogazione consiliare denominata 'interrogazione Luino' non emerge l’attestazione numerica del tetto di fascia, né il raffronto ante/post trasferimento. L’omessa verifica formale di tali condizioni rende l’operazione incompatibile con i vincoli del Titolo VIII del Tuel e impone la sospensione in autotutela, la ricostruzione istruttoria con puntuale calcolo del 'cap' e, se del caso, l’annullamento”.
Ad essere contestato dai due consiglieri di Campione 2.0 è anche l'atto inerente la “ricostituzione del rapporto di lavoro con determinazione DOCF085120 del 30 dicembre 2025. Con detta determinazione, l’Ente ha disposto la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 26 del Ccnl Funzioni Locali 2019–2021, del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con una ex dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2026, assegnandola all’Ufficio Tributi.
Il provvedimento dà atto della coerenza con il Piao 2025–2027 e il fabbisogno, dell’esperimento delle verifiche ex articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e reca i visti contabili e le attestazioni di compatibilità finanziaria ex articoli 183, commi 7 e 8, e 147-bis Tuel. Tuttavia, in ente in dissesto, la ricostituzione costituisce nuova assunzione ai fini organizzativi e contabili e, dunque, è legittima solo se il posto è compreso nella dotazione organica rideterminata e se il totale dei dipendenti, alla data di efficacia, resta entro il tetto dipendenti/popolazione di fascia definito dai decreti ministeriali ex articolo 263, comma 2, Tuel. La determinazione non reca l’attestazione numerica del rispetto del tetto, né espone la consistenza del personale ante e post provvedimento. Tale deficit istruttorio impedisce di ritenere dimostrata la conformità ai vincoli speciali del dissesto e impone la sospensione degli effetti, la verifica numerica e, se accertato il superamento del 'cap', l’annullamento in autotutela.
In sintesi, le assunzioni sopra richiamate non potevano essere perfezionate senza la previa e puntuale attestazione del rispetto del limite numerico dipendenti/popolazione e della capienza nella dotazione organica rideterminata. In regime di dissesto, l’inosservanza di tali condizioni integra violazione dei vincoli del Titolo VIII del Tuel e altera gli equilibri della gestione ordinaria che la deliberazione n. 416/2025/PRSP esige di conseguire e mantenere”.
Tutto ciò premesso,Verda e Marchesini formulano richieste ad hoc per ciascun destinatario: “Alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Si chiede di voler prendere atto delle omissioni del sindaco nell’esecuzione del dispositivo della deliberazione n. 416/2025/PRSP e dell’adozione di atti assunzionali in potenziale contrasto con i vincoli del dissesto, adottando ogni conseguente determinazione nell’ambito dei poteri di controllo, ivi incluse nuove ordinanze istruttorie, la fissazione di termini perentori e le ulteriori misure ritenute idonee a ripristinare la legalità contabile e la trasparenza della gestione dell’Ente.
Al prefetto della Provincia di Como. Si chiede, accertate le reiterate violazioni di legge e la mancata ottemperanza a un ordine dell’autorità di controllo esterno, di avviare senza indugio la procedura di cui all’articolo 142 del Tuel per la rimozione del sindaco per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché di adottare ogni misura cautelare e sostitutiva ritenuta necessaria a garantire l’immediato ripristino della legalità amministrativa e contabile, informando il ministero dell’Interno per le determinazioni di competenza.
Resta espressamente riservata ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti a tutela delle prerogative consiliari e dell’interesse pubblico al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in regime di dissesto”.