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Tar Bolzano: 'Legge sul gioco rientra in competenze Provincia'

20 ottobre 2015 - 13:32

Il Tar Bolzano conferma validità legge provinciale che vieta offerta di gioco a 300 metri da luoghi sensibili

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Bolzano: 'Legge sul gioco rientra in competenze Provincia'

 


"Con il criterio di localizzazione, la norma si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree cosisddette sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica”.

Con questa motivazione il Tar di Bolzano ha ribadito la validità della legge provinciale di Bolzano sul gioco e respinto il ricorso presentato da un esercente contro il Comune altoatesino per l'annullamento dell’ordinanza 'per la rimozione dei giochi leciti e per la sospensione dell’attività del pubblico esercizio di un bar' con il quale si ordinava “entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento (…)” “la rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti presso il pubblico esercizio” de quo e si disponeva “la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti”.

 


TUTELA MINORI E SALUTE - Osserva il Collegio che "il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010), non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale (cioè per prevenire reati o mantenere l’ordine pubblico), né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e nemmeno per individuare i giochi leciti (materie riservate alla competenza del legislatore statale).
E’ intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi (quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni) e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate".

COMUNE ESTRANEO A RAPPORTI ESERCENTI-CONCESSIONARI - "L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti derivante dalla sopra richiamata normativa provinciale colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale. D’altra parte, l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti", si legge nella sentenza.

BALDUZZI ANCORA INAPPLICATO - "E’ noto che le prime misure volte a vietare l’installazione di apparecchi da gioco nelle zone c.d. sensibili sono state adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13. Solo due anni dopo, con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189), il legislatore statale, ha adottato “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia”). Sennonché, nonostante il lodevole intento espresso nella rubrica dell’art. 7, nella loro stesura finale, le misure adottate si rivelano blande rispetto alla finalità che lo stesso legislatore si era dato; e la loro attuazione, oltretutto, viene rimandata nel tempo", proseguono i giudici.
 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA - "La Corte - conclude la sentenza - ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva (cfr. art. 8, risp. numeri 25 e 5 dello Statuto di autonomia). Ciò evidentemente a prescindere dalla collocazione delle disposizioni stesse nella legge provinciale sugli esercizi pubblici. Peraltro, anche volendo considerare che le disposizioni provinciali in esame rientrino nelle materie nelle quali la Provincia esercita una potestà legislativa concorrente, come quella degli esercizi pubblici o quella della sanità (nella quale sono collocate le disposizioni del decreto Balduzzi), in base allo Statuto di autonomia, letto in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (c.d. clausola di adeguamento automatico, anche detta clausola di maggiore favore), la Provincia non meriterebbe censure, in quanto ha rispettato il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione)".
 
 

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