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Gioco, il concessionario quale organo indiretto della Pubblica amministrazione

18 febbraio 2020 - 14:23

Il concessionario, quale organo indiretto della Pubblica amministrazione,  agisce come incaricato di pubblico servizio.

Scritto da Andrea Strata, avvocato e direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes
Gioco, il concessionario quale organo indiretto della Pubblica amministrazione

Il Tribunale di Roma, nell’ambito di una controversia intrapresa da un concessionario nei confronti del gestore diretta al recupero dell’importo da quest’ultimo dovuto ai sensi della legge di Stabilità per il 2015, ha espresso un principio che ormai va sempre più consolidandosi in giurisprudenza, sia in sede civile che penale.

Secondo il Giudice capitolino, alla luce della natura giuridica del concessionario, quale organo indiretto della pubblica amministrazione che agisce come incaricato di pubblico servizio, il rapporto contrattuale che si instaura tra il concessionario e i terzi incaricati alla raccolta non è un mero rapporto di natura civilistica, applicandosi norme e principi diversi da quelli ordinari civilistici in ragione della natura lato sensu pubblicistica di una delle parti.

 

Il Giudice precisa, inoltre, che il concessionario agisce in giudizio per il recupero di importi dovuti in virtù di una precipua norma di legge (legge di Stabilità per il 2015). Inoltre, la fonte legale che muove l’operato del concessionario è la convenzione di concessione, quale contratto pubblico stipulato con lo Stato.
 
 
Pertanto, nel regolare, valutare e giudicare i rapporti che nascono nell’ambito della filiera del gioco pubblico (concessionari/gestori, concessionari/esercenti, ecc.) non bisogna mai dimenticarsi che tutto il settore è regolato da norme di diritto pubblico.
 
 
Le considerazioni del Giudice si inseriscono perfettamente in un quadro giuridico che vede il concessionario quale agente contabile, che assicura in tal modo la corretta contabilizzazione dei flussi di denaro provenienti dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica (sull’argomento cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 29.05.2019, n. 14697; v. anche: Corte dei Conti, Sez. Giurisd. per la Regione Lazio, 13.01.2014, n. 46).
 
 
L’ulteriore conseguenza di tale principio è che la causa civile in questione è stata rimessa alla competenza tabellare della Sezione del Tribunale di Roma che si occupa dei giudizi ove una delle parti in causa è la Pubblica amministrazione.

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