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Liti pendenti, definizione agevolata: domande fino al 31 maggio

25 maggio 2019 - 07:23

C'è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate.

Scritto da Francesco Scardovi, dottore commercialista
Liti pendenti, definizione agevolata: domande fino al 31 maggio

Il 31 maggio 2019 scade il termine di presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti con il Fisco, opportunità da valutare pur in presenza di ampie probabilità di successo dei contenziosi in corso, stanti i rischi e gli oneri correlati alla prosecuzione degli stessi.

L’articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 (cd “Collegato alla Finanziaria 2019”), ha previsto la possibilità, per tutti i contribuenti, di definire in misura agevolata, le controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Le controversie definibili riguardano pertanto solo quelle in corso con l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero di crediti d’imposta, altri atti impositivi), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresi quelli in Cassazione (anche a seguito di rinvio), per i quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (non rilevando la costituzione in giudizio né la pendenza del reclamo/mediazione) e che, alla data di presentazione della domanda di definizione, non si siano conclusi con una sentenza passata in giudicato.
Risultano esclusi gli atti di natura liquidatoria, quali, ad esempio, quelli per il recupero di imposte non versate.
 

GLI IMPORTI DOVUTI - Le somme da versare per le definizioni agevolate sono pari al valore della lite, rappresentata da quanto dovuto a titolo di maggior imposta accertata, con esclusione degli interessi (anche per ritardata iscrizione a ruolo) e delle sanzioni, ovvero, in caso di pretesa esclusivamente sanzionatoria, dalla sanzione irrogata, con le seguenti ulteriori riduzioni.
Per i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio (presso le Commissioni Tributarie Provinciali) l’importo della definizione dovrà corrispondere al 90 percento del valore della lite.
Per i ricorsi ove l’Agenzia è risultata soccombente (con sentenza depositata entro il 24 ottobre 2018) l’importo sara pari: al 40 percento del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; al 15 percento del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di sentenze di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni è dovuto, per intero in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale o in misura ridotta, secondo le suddette percentuali, per la parte di atto annullata.
Per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018 per le quali l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, l’importo si ridurrà al 5 percento del valore della controversia.
Per importi dovuti non superiori a mille euro, è previsto un versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019 mentre per gli importi superiori è prevista una rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, la prima delle quali da versarsi sempre entro il 31 maggio 2019 (e quindi entro il 31 agosto 2019, il 30 novembre 2019 e così via).
In caso di rateazione, sulle rate successive si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019.
Non è ammesso l’utilizzo in compensazione di eventuali crediti a favore del contribuente ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 mentre dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio.
La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti a quanto dovuto per la definizione così come è precluso il diritto al rimborso delle eventuali spese di lite riconosciute al contribuente dalle commissioni tributarie.
 

I TERMINI - Per il perfezionamento della definizione occorre, entro il 31 maggio 2019: versare gli importi dovuti (per intero o la prima rata in caso di rateazione); in caso di omesso versamento delle rate successive alla prima le somme saranno recuperate coattivamente), presentare per via telematica l’apposita domanda utilizzando il modello Dct/18 (come approvato dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile dal sito dell’Agenzia).
Si raccomanda di presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma (relativa a ciascun atto impugnato), esente da bollo, con separati versamenti.
Il perfezionamento della definizione determina l’estinzione del giudizio (producendo effetti anche in favore di eventuali coobbligati), compresa l’inefficacia di precedenti misure cautelari o esecutive riferite all’estinta controversia.
È pertanto opportuno valutare con attenzione, in presenza di liti pendenti, gli effetti agevolativi della norma e l’eventuale ricorso alla definizione, tenuto sempre conto dell’alea e degli oneri del contenzioso.
 

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