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Videosorveglianza in sale gioco, le indicazioni dell'Ispettorato del lavoro

19 aprile 2023 - 10:22

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le indicazioni operative sul rilascio delle autorizzazioni  per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, comprese le sale gioco.

Scritto da Redazione
© Pixabay

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L’articolo 88 del Tulps prevede che per il rilascio delle licenze per l'esercizio delle scommesse uno dei presupposti è l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle sale.

Lo ricorda l'Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in cui riepiloga le indicazioni operative  sul rilascio  delle autorizzazioni  per l'installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo  nei luoghi di lavoro.

Il rilascio di tali autorizzazioni però si pone nel solco dell’articolo 4 della legge n. 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, secondo cui è “vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori” e gli “impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna”.

“L’istallazione di sistemi di videosorveglianza rappresenta un requisito necessario per il rilascio delle licenze in questione finalizzato a tutelare i giocatori, l’ordine e la sicurezza pubblica”, si legge nella nota. “Tali finalità, in presenza di lavoratori, coesistono alle esigenze di tutela degli stessi definite dall’art. 4, le quali impongono il rispetto delle relative procedure prima dell’istallazione. Le garanzie dell’art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possano, infatti, subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore. Nello stesso senso il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n° 200 del 18 aprile 2013 ( in relazione alle previsioni di impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato - art. 1, Dl. n° 433/1992 conv. in l. 14 gennaio 1993, n° 4) e nel provvedimento n° 410 del 18 settembre 2014, sotto diverso profilo, in relazione alle sale da gioco”.

L'Ispettorato nazionale del lavoro quindi conclude: “Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le Rsa e/o Rsu presenti. L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della Rsa/Rsu, ovvero del mancato accordo con esse. Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo”.

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