Proroga bingo, Tar Lazio: ‘Rideterminare canoni tenendo conto dei fatturati’
“Il canone dovrà essere rideterminato tenendo conto dei fatturati conseguiti, bilanciando il vantaggio derivante dal godimento della proroga, della quale comunque gli operatori hanno beneficiato, con gli svantaggi derivanti dalle condizioni illegittime della proroga (come il divieto di trasferimento dei locali per la durata della proroga stessa).”
Recita così la sentenza con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un operatore – difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella dello studio legale Lexia – per l'annullamento della nota varata a gennaio dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in applicazione della legge di Bilancio 2025 che “ha disposto, per il periodo 1.1.2025- 31.12.2026, l’ennesima proroga delle concessioni rilasciate dall’Agenzia per il gioco del bingo, fatto salvo un ulteriore incremento del canone, asceso ad annuali 108.000,00 euro (a fronte dell’iniziale importo di euro 2.800,00 mensili, pari dunque ad euro 33.600,00, fissato dall’art. 1, comma 636, L. n. 147/2013)”.
La contestazione, ricorda la sentenza, “riguarda tanto il sistema della proroga tecnica in sé, ormai divenuta prassi consolidata nonostante il mancato avvio della nuova procedura di gara, sia pure con la copertura dell’intervento legislativo statale, che la previsione legata all’entità del canone dovuto ex lege per il periodo di proroga, ritenuto arbitrario, eccessivamente oneroso e comunque iniquo nella misura in cui esso non è parametrato in rapporto al reale fatturato dell’impresa”.
In gioco, quindi, secondo l'operatore in questione come per i “colleghi” che in questi mesi hanno fatto ricorso contro la proroga, c'è “la violazione dei principi e dei diritti di cui agli articoli 49-56 del Tfue (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi)”, punto che come si ricorderà ha portato il Consiglio di Stato a rimettere la questione alla Corte di giustizia europea che, con una sentenza ormai storica, nel marzo di quest'anno ha ritenuto il regime di proroga tecnica italiano connesso alle concessioni per il bingo incompatibile con la normativa europea su tutta la linea. Sia per quanto riguarda il canone, il trasferimento delle licenze e il divieto di partecipare alla gara in caso di mancata adesione alla proroga tecnica.
Un principio ribadito anche dal Tar Lazio nella sua nuova sentenza, come in altre emesse nella scorsa e in questa settimana.
Altrettanto importante è la parte in cui i giudici capitolini stabiliscono che nelle more della complessa necessaria istruttoria a tal fine necessaria, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà stabilire una determinazione provvisoria dei canoni dovuti.
“Resta salvo l’esercizio del potere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di determinarsi in ordine alla corretta individuazione dell’indennità a carico dei concessionari per il periodo 1.1.2025-31.12.2026, nel rispetto dei principi individuati dalla sentenza della Cgue del 20.3.2025 nelle cause riunite da 728 a 730/2022 e del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione”.
L'AVVOCATO DAGNINO: "CI AUGURIAMO CHE ADM TENGA CONTO DELLE INDICAZIONI" – Ecco il commento dell'avvocato Dagnino: “Abbiamo contestato l’ultima proroga tecnica, quella relativa agli anni 2025 e 2026, con ulteriore aumento del canone, anche questa proroga è stata dichiarata illegittima, come già avvenuto con la sentenza del Consiglio di Stato, di ritorno dopo la decisione della Corte di giustizia europea.
All’udienza innanzi al Tar abbiamo colto l’occasione per chiedere al Collegio di pronunciarsi sulle modalità di attuazione della sentenza della Corte di giustizia: il Tar non si è limitato a disapplicare la proroga 2025-2026 in applicazione della sentenza della Corte di giustizia Ue ma ha anche formulato una indicazione sui criteri con i quali il canone deve essere rideterminato a carico di coloro che hanno comunque goduto della proroga, ancorché illegittima. Ci auguriamo che Adm tenga conto di queste importanti indicazioni interpretative, al fine di evitare ulteriore contenzioso”.