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Canoni bingo, Tar Lazio: 'Giudizio sospeso in attesa della Corte di giustizia europea'

12 maggio 2023 - 15:27

Il Tar Lazio accorda a una società la riduzione del canone concessorio relativo alla proroga tecnica per il bingo a 2.800 euro mensili in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea.

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È opportuno che “venga disposta la cosiddetta sospensione impropria del presente giudizio, in attesa che si definisca la questione pregiudiziale, attualmente pendente presso la Corte di giustizia europea, a seguito delle varie remissioni disposte dal Consiglio di Stato in merito, inter alias, alla compatibilità con il diritto eurounitario delle disposizioni normative che hanno autorizzato la cd. proroga tecnica delle concessioni del gioco del bingo (nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per i nuovi affidamenti) nonché stabilito il quantum debeatur del canone. Si ritiene infatti che la presente controversia non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle problematiche evocate dal Consiglio di Stato e rimesse all’attenzione della Corte di giustizia Ue, che il Collegio condivide”.

 

Lo sanciscono i giudici del Tar Lazio rispondendo al ricorso con il quale una società impugna una determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di diniego dell’istanza volta a disporre la sospensione del canone concessorio relativo alla cosiddetta “proroga tecnica” per l’esercizio del gioco del “bingo”, ovvero, in via subordinata, ad accordare la riduzione dello stesso a 2.800 euro mensili.

Tale decisione si pone nel solco di quanto già deciso dai giudici amministrativi capitolini alla fine di marzo, evidenziando l'importanza di aspettare la pronuncia della Corte di giustizia europea dopo che il Consiglio di Stato ha ipotizzato il possibile contrasto  fra le proroghe tecniche e i principi di proporzionalità e di concorrenza.

Tenuto conto del pregiudizio rappresentato, il Tar Lazio ritiene che “la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento, in attesa della definizione della questione pregiudiziale, nel senso di sospendere l’efficacia del gravato provvedimento di diniego e stabilire che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (7.500 euro oltre l’ulteriore maggiorazione ex art.1, co.124, lett. a) L.n.197/2022), a garanzia degli interessi patrimoniali di quest’ultima, la ricorrente presti idonea fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.

 

 

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