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Canoni bingo, Tar Lazio sospende il processo in attesa della Cjue

30 marzo 2023 - 18:09

In attesa che la Corte di giustizia dell’Unione europea valuti se le proroghe tecniche per il bingo violano principi di proporzionalità e di concorrenza, il Tar Lazio dà ragione agli operatori.

Scritto da Fm
© Alejandro Garay / Unsplash

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La controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide. È opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro giudice in relazione alle medesime disposizioni poste a fondamento della decisione amministrativa impugnata nella causa in esame”.

Queste alcune delle motivazioni con cui il Tar Lazio sospende gli effetti del provvedimento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2020  ha rigettato l’istanza di alcune sale bingo volta ad ottenere “in via temporanea” il versamento dell’importo mensile di 2.800 euro a titolo di canone concessorio in luogo dell’importo mensile di 7.500 stabilito dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017.

Il Tar Lazio quindi ha sospeso il processo.

IL RICORSO – Nell'ordinanza si ricorda che “parte ricorrente contesta la misura del canone mensile di € 7.500,00, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza e fino all’indizione di una nuova gara, ritenendo che l’importo del canone da un lato non sia tale da preservare in equilibrio economico finanziario le concessioni e dall’altro lato non sia più sostenibile alla luce del mutato contesto economico legato all’emergenza epidemiologica” e che parte ricorrente “ritiene che le disposizioni nazionali che hanno aumentato il canone mensile di concessione, senza consentire la possibilità di ridefinire le condizioni economiche del rapporto concessorio, priverebbero il concessionario di ogni strumento di tutela della propria attività imprenditoriale compromessa da causa di forza maggiore e quindi sarebbero in contrasto con gli artt. 49 e 56 Tfue e con il principio di effettività della tutela”.

“ATTENDERE IL VERDETTO DELLA CJUE” - Secondo il Collegio “è opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro giudice in relazione alle medesime disposizioni poste a fondamento della decisione amministrativa impugnata nella causa in esame; al lamentato pregiudizio allegato all’istanza cautelare del 1 marzo 2023 possa ovviarsi, in attesa che si definisca la predetta questione di pregiudizialità euro-unitaria, sospendendo l’efficacia del gravato provvedimento di diniego, nonché stabilendo di versare a carico di ogni singolo concessionario e a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione la somma di euro 2.800,00 mensili a titolo di canone concessorio e, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare del canone rideterminato dall’amministrazione (pari ad euro 7.500,00), di prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposta per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.

IL PRECEDENTE - Tale ordinanza si pone nel solco di quella con cui alla fine di febbraio il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta da una serie di operatori del bingo per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel dicembre 2021 aveva dichiarato improcedibile ed in parte respinto il loro ricorso per l'annullamento della nota con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rigettato del 2020 con la quale le era stata chiesta la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica e l’autorizzazione al pagamento del canone in misura ridotta a 2.800 euro.

 

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