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CdS ribadisce: 'Bingo, niente concessione senza fideiussione idonea'

28 ottobre 2022 - 09:52

Il Consiglio di Stato conferma una sentenza del Tar Lazio per cui senza una fideiussione idonea non si può ottenere l’affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo.

Scritto da Fm
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“È dirimente la circostanza che con la richiesta di una fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del testo unico bancario l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si è conformata al parere reso da questo Consiglio di Stato sullo schema di convenzione generale per le concessioni relative alla raccolta dei giochi pubblici (parere della III sezione reso nell’adunanza del 15 marzo 2007, n. 1299). L’esistenza di una ragione obiettiva a fondamento della richiesta, pur di segno diverso rispetto all’iniziale accettazione di una fideiussione invece emessa da un intermediario iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 del testo unico bancario, impedisce pertanto di ravvisare nell’operato dell’amministrazione concedente una scorrettezza in sede esecutiva ai sensi delle disposizioni del codice civile richiamate nell’appello”.

È quanto si legge nella sentenza con cui il Consiglio di Stato boccia l'appello proposto  da una società aggiudicataria di una concessione per l’esercizio di una sala bingo contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio concernente l'annullamento del decreto con cui è stata revocata la concessione del 2004 per la gestione del gioco del bingo.

Tale sentenza era “fondata sull’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del ministro delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29 (Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco 'Bingo' ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ovvero per 'violazioni delle disposizioni del presente regolamento'. Nel caso di specie era ritenuta integrata la violazione consistente nel fatto che la società concessionaria non aveva prestato un’idonea cauzione ex art. 9 del regolamento a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi [fidejussione bancaria a 'prima richiesta' o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a e 516.456,89) per ciascuna sala]. Era nello specifico considerata non conforme la polizza fideiussoria emessa da una società finanziaria non iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) tenuto presso la Banca d’Italia, quale quella offerta dalla società in sostituzione di quella precedente, a sua volta rilasciata da un intermediario poi cancellato dall’elenco generale ex 106 del medesimo testo unico bancario. A fondamento della revoca veniva inoltre dato atto che all’iniziale rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla nuova fideiussione da parte di un operatore iscritto nell’elenco generale previsto dal sopra citato art. 106 del testo unico non aveva fatto seguito nel termine assegnato il rilascio di una nuova polizza conforme”, ricordano i giudici del Consiglio di Stato.

Per il Collegio “nessuna scorrettezza o sproporzione è inoltre configurabile nell’adozione della revoca all’esito del mancato rispetto del termine assegnato al concessionario per presentare una fideiussione idonea. La motivazione del provvedimento impugnato dà infatti conto delle plurime richieste dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sostituzione della polizza fideiussoria originariamente rilasciata dall’intermediario poi cancellato dall’elenco ex art. 106 del testo unico bancario, fino alla comunicazione ricevuta dalla società di avvio ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del procedimento di revoca della concessione. Dalle vicende procedimentali così come descritte nella motivazione del provvedimento impugnato non è dunque possibile imputare all’amministrazione finanziaria alcuna scorrettezza contrattuale nell’assegnazione del termine al concessionario per prestare una garanzia idonea, dal momento che quest’ultimo è stato posto nelle condizioni di conformarsi alla richiesta della prima, né perciò una sproporzione nella revoca della concessione. L’appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado”.

 

 

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