“La definizione della controversia in esame non può prescindere da quella del ricorso in appello pendente, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura impugnata”.
Ad evidenziarlo è il Tar Emilia Romagna in un'ordinanza con cui rinvia ai primi di ottobre di quest'anno la trattazione del merito della causa che vede la società titolare di una sala bingo di Fidenza (Pr) opporsi ai provvedimenti comunali di cessazione delle attività per la violazione del distanziometro introdotto dalla normativa regionale per il contrasto al gioco patologico.
Caso su cui a novembre 2022 il Tar si era pronunciato respingendo il ricorso e concludendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati. Contro tale verdetto la società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, con richiesta di misure cautelari collegiali. Nell'agosto del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata così motivando: “Considerato che le questioni dedotte necessitano dell’esame proprio della sede di merito, in particolare per quanto concerne l’effetto c.d. 'espulsivo' derivante dagli atti impugnati; Ritenuto che – anche in considerazione della pendenza in primo grado dell’impugnativa di ulteriori provvedimenti, conseguenziali a quelli all’odierno esame – sia necessario procedere alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, per pervenire alla definizione del merito re adhuc integra”.
Nel luglio del 2023 quindi il Tar ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie, poiché emergeva “una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da richiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato”; a fine agosto ha accolto l’istanza cautelare, consolidando gli effetti del decreto presidenziale, ritenendo sussistente “il periculum in mora derivante dal grave pregiudizio che la ricorrente subirebbe dall’immediata esecuzione dell’ordinanza di chiusura” e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, valutando peraltro che la definizione della controversia in esame non potesse prescindere da quella del ricorso in appello pendente, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura impugnata.
Nell'ordinanza pubblicata oggi, 22 febbraio, i giudici amministrativi emiliani prendono atto dell’istanza di rinvio formulata dalla Regione Emilia-Romagna ai primi del 2024 (cui ha aderito la società ricorrente, mentre il Comune di Fidenza si è limitato a non opporsi a tale eventualità), motivata in ragione del fatto che nel giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato, l’udienza di trattazione del merito è stata fissata per il giorno 27 marzo 2024.
Per questo motivo, si legge nell'ordinanza del Tar Emilia Romagna, sussiste “un caso eccezionale in presenza del quale disporre il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm., atteso che la definizione della controversia oggetto del giudizio di appello, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura in questa sede impugnata, si presenta idonea ad incidere sugli esiti del presente giudizio, così come già rilevato in sede cautelare”.