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Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Processi sospesi fino a pronuncia Cgue'

13 dicembre 2023 - 13:00

Ancora una volta, il Tar Lazio sospende i processi relative alla proroga onerosa delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea.

Scritto da Fm
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Dal Tar Lazio arriva una nuova infornata di ordinanze relative alla proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala, oggetto dell'ormai celebre  nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 maggio 2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari.

 

Come nelle precedenti occasioni, i giudici amministrativi capitolini hanno disposto la sospensione dei processi,  in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia europea, considerando che “il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica  'dubita', tra l’altro, 'che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio'”.

Secondo il Tar Lazio, infatti, “la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide”.

 

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