Tar Emilia Romagna su piano urbano Reggio Emilia: ‘Non c’è effetto espulsivo contro il gioco’

Secondo il Tar Emilia Romagna la pianificazione comunale di Reggio Emilia è legittima in quanto individua i luoghi sensibili ma lascia spazio a locali di gioco in altre aree potenzialmente idonee.
Scritto da Daniele Duso

Tar Emilia Romagna, sede di Parma - Foto dal sito Giustizia-amministrativa.it

"Lo strumento urbanistico generale (Pug e Regolamento edilizio) individua il titolo autorizzativo convenzionato, consentendo di strutturare e regolare il rapporto tra Amministrazione e privato con una più articolata relazione giuridica tra le parti, in ragione della peculiarità (sancita dalla legge) dell’attività svolta e del relativo carico urbanistico, nonché dell’impatto sociale normativamente regolamentato".

A scriverlo è il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sezione di Parma, pronunciandosi sul ricorso proposto da una sala bingo di Reggio Emilia contro l'amministrazione comunale e altri enti locali sul tema del nuovo Piano urbanistico generale e del regolamento edilizio comunale, che avrebbero comportato, secondo la società, un "illegittimo effetto espulsivo".

Le disposizioni urbanistiche, secondo la società ricorrente, avrebbero infatti reso impossibile la delocalizzazione della sala bingo in città. In particolare la ricorrente evidenziava come il piano urbanistico rinviasse alla "mappatura dei luoghi sensibili" per la localizzazione delle attività di gioco, senza però "assicurare la concreta realizzazione delle necessarie delocalizzazioni imposte".

Nella sentenza il Tar replica ricordando che il Pug individua zone specifiche (poli produttivi strategici, micropoli produttivi, tessuti terziari-polifunzionali) dove le attività di gioco possono trovare una nuova collocazione, determinando però i titoli abilitativi necessari come "Permesso di Costruire Convenzionato" o "Accordo Operativo", a seconda dei casi. I giudici sottolineano che "il criterio localizzativo prescelto risulta, pertanto, di natura fattuale in quanto riferito ai siti, individuati in base ai criteri di legge, posti alla distanza normativamente prevista dai luoghi sensibili".

Il Collegio accoglie le difese del Comune, secondo cui "la delocalizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città", stimando in "296,8 ettari, pari circa al 6,4 percento del Territorio urbanizzato" le aree potenzialmente idonee. Il Tar evidenzia inoltre che "il meccanismo normativo è volto ad allontanare l’attività dai punti sensibili, soluzione che postula che il Comune possa e debba permettere all’attività di insediarsi altrove, in siti compatibili", chiarendo anche che "la mappatura indica dove tali attività non possono stare… ma non esclude tutti gli altri".

Nella sentenza il Tar conclude che "il ricorso va respinto", ritenendo infondate le argomentazioni della società rispetto alla presunta impossibilità di delocalizzazione e all’effetto espulsivo. Secondo il tribunale, il Pug e il regolamento edilizio "individua le zone… ed il criterio localizzativo… senza incorrere nella illegittima mancanza di volontà di individuare le aree e gli strumenti idonei ed utili".

Respinta dunque anche la domanda di risarcimento danni presentata dalla sala bingo, dato che "la domanda risarcitoria si presenta insuscettibile di accoglimento per assenza del necessario presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio".