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Milleproroghe e bilanci: le norme per alleggerire il peso delle perdite dovute alla pandemia

29 luglio 2023 - 11:15

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 restano applicabili in sede di chiusura dei bilanci 2022 alcune norme agevolative introdotte dal governo durante l’emergenza pandemica.

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Il decreto Milleproroghe 2023 (Dl 198/2022, convertito nella Legge n.14 del 24 febbraio 2023), contiene alcune disposizioni in tema di bilanci, confermando la volontà del legislatore di consentire alle imprese alcune deroghe ai principi civilistici di redazione dei bilanci, si tratta di norme agevolative introdotte dal governo durante l’emergenza pandemica finalizzate ad alleggerire il peso delle perdite economiche dell’ultimo biennio.

Sospensione degli ammortamenti. L’articolo 3 comma 8 del Dl n. 198/2022, estende anche agli esercizi 2022 e 2023 la facoltà di sospendere in tutto od in parte gli ammortamenti civilistici delle immobilizzazioni materiali ed immateriali in base alla deroga di cui all’art. 60 comma 7-bis del Dl n. 104/2020, emanata nel primo anno di pandemia. Anche per il 2022 pertanto le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono, in deroga all’art. 2426 del codice civile, ridurre il peso degli ammortamenti sul conto economico, fermo restando l’obbligo di destinare a riserva indisponibile, le riserve di utili (ove esistenti) di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. La decisione di sospendere gli ammortamenti dovrà essere analiticamente indicata in nota integrativa, fornendone ampie e motivate ragioni oltre al relativo impatto economico e patrimoniale. In bilancio dovrà essere evidenziata la relativa fiscalità differita, ai sensi del principio Oic 25. Se nel biennio di pandemia, dunque, la sospensione per gli operatori, quantomeno del 50 percento degli ammortamenti, era direttamente riconducibile alla durata dei periodi di inattività per lockdown, dal 2022 tale sospensione, ove operata, dovrà avere idonee motivazioni circa la prolungata vita utile dei beni; in mancanza si rischierebbe di rappresentare in maniera distorta la realtà aziendale. Si ricorda infine che le imprese che si sono avvalse della sospensione nel biennio precedente, dovranno quindi svincolare, in sede di approvazione, la quota di ammortamenti rinviati, iscritta tra le riserve indisponibili di patrimonio, a riserva disponibili, per i beni che hanno comunque concluso il proprio ciclo economico.

Sterilizzazione delle perdite. Il comma 9, sempre dell’articolo 3 del Dl n.198/2022, prevede che alle perdite civilistiche emerse anche nell’esercizio 2022 non si applichino le disposizioni civilistiche previste in caso di riduzione di capitale per perdite (articoli. 2446, 2447, 2482-bis, e 2482-ter Codice civile) e di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, e 2545-duodecies Cc. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027. Anche per questa operazione occorrerà dare informazione nella nota integrativa con specificazione delle perdite per singola annualità e delle relative motivazioni. 

Modalità di tenuta delle assemblee e termini di approvazione del bilancio. ll Decreto, come modificato in sede di conversione, estende fino al 31 luglio 2023 la facoltà delle società di tenere a distanza le assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022 (richiamando l’originaria disposizione dell’articolo 106 del Dl n.108/2020). I termini di approvazione dei bilanci sono rientrati già dall’esercizio scorso nelle ordinarie previsioni civilistiche, e dunque entro i 120 giorni dalla fine dell’esercizio, prorogabili a 180 giorni in caso di ricorso motivato al maggior termine alle condizioni previste dagli articoli 2364 e 2478-bis Cc. Si ricorda in ogni caso la facoltà di rinviare la discussione alla seconda convocazione, in caso di assemblea deserta in prima convocazione. 

Tra le altre disposizioni si ricorda:
 - la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 "prenotati” nel 2022 (con acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2022) e dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni immateriali e materiali ordinari “prenotati” nel 2022 (sempre con acconto di almeno il 20 percento pagato entro il 31 dicembre 2022).
 - la proroga al 1° gennaio 2024, del termine per l’applicazione delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche (ex articolo 1, commi 125 e 125 bis, della Legge n.124/2017).

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