“La norma regionale posta a fondamento dell’esercizio del potere, l’art. 12, comma 2, L.R. n. 2/2019 dispone che 'è vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (Vlt), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori'. La tesi interpretativa proposta dalla ricorrente, per cui la norma non sarebbe immediatamente applicabile, ma avrebbe natura unicamente programmatica, vista la delega alla giunta regionale di determinare le distanze dai luoghi sensibili, mai attuata, non può trovare accoglimento.”
È questo il nocciolo della sentenza con cui il Tar Sardegna rigetta il ricorso proposto da un operatore di gioco per impegnare il provvedimento del Comune di Selargius che ha ordinato “la cessazione immediata dell’attività di sala giochi” per il “mancato possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività”, cioè una distanza minima di 500 metri, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, “da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto e strutture residenziali operanti in ambito sanitario presenti nei pressi”.
Il Comune di Selargius, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, ritenendo, in sostanza, che “la previsione della distanza massima dei 500 metri dai luoghi sensibili deve ritenersi pienamente operativa quale soglia di massima tutela direttamente e immediatamente applicabile, ferma la possibilità per la giunta regionale di dettare con suo provvedimento una regolamentazione meno restrittiva”, evidenziando, in fatto, che a poche decine di metri sono localizzati un ufficio della Asl e un ambulatorio, un istituto scolastico e un ospedale a poco più di 200 metri e una chiesa e un altro istituto scolastico a circa 400 metri e che, nel corso di due ispezioni svolte da personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato “riscontrato che i locali fossero aperti e privi di sorveglianza ai fini di impedire il gioco ai minori di anni 18”.
Secondo il Tar Sardegna, non può essere accolta la tesi della ricorrente “per cui il limite di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili posto dalla norma regionale non sarebbe applicabile fino all’intervento della giunta regionale, cui è delegata l’adozione di un atto ulteriore per la determinazione di più specifiche distanze entro il predetto limite dei 500 metri di distanza dai luoghi sensibili.
Tale interpretazione frustrerebbe del tutto la finalità perseguita dal legislatore regionale, poiché è esso stesso ad aver adottato una disciplina che intende prevenire la diffusione della ludopatia, che è, come visto, interesse pubblico di rango primario, e ne verrebbe rinviata l’applicazione ad un momento futuro ed incerto, anche alla luce della circostanza per cui, ai sensi del successivo comma 5, la Giunta avrebbe dovuto esercitare la delega di cui al comma 2 entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Peraltro, come pacifico in causa, nel caso di specie insistono luoghi sensibili a distanza ben inferiore ai 500 metri, misura massima prevista dall’art. 12, comma 2 cit.”
Alla luce di quanto esposto, “si impone una interpretazione dell’art. 12, comma 2 cit., alla luce del sistema normativo nel quale è inserito e della ratio legis, nonché sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che l’indicazione della misura, pur massima, di 500 metri di distanza delle sale giochi dai luoghi sensibili, sia posta in via precettiva, salva l’adozione di un successivo atto della giunta regionale che, nell’ambito della predetta misura, individui distanze diverse 'tenendo conto della densità demografica dei comuni', ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, commi 2 e 5 cit.”
Il testo integrale della sentenza del Tar Sardegna è disponibile in allegato.