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Trga Trento: 'Legge gioco, nessun effetto espulsivo a Mezzolombardo'

08 giugno 2023 - 10:24

Dovrà rimuovere gli apparecchi da gioco il titolare di un bar di Mezzolombardo che ha contestato l'applicazione della legge provinciale di Trento. Per il Tribunale regionale di giustizia amministrativa il suo ricorso è infondato. Ecco perché.

Scritto da Fm

Il contestato provvedimento di rimozione è stato adottato in pedissequa coerenza con le citate disposizioni di legge provinciali e sulla base delle predette ed inoppugnate deliberazioni consiliari n. 13 del 27 marzo 2012, n. 69 del 30 novembre 2012 e n. 31 del 10 settembre 2013 con cui il Comune di Mezzolombardo ha provveduto alla individuazione dei luoghi sensibili, nonché delle indicazioni interpretative fornite dalla Provincia nella circolare di data 21 settembre 2016, analogamente rimasta inoppugnata e nella quale si precisa come effettuare la misurazione della distanza dai luoghi e si specifica quali strutture vanno escluse dal concetto di 'luogo sensibile'”.

Questa è una delle motivazioni con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol respinge, in quanto infondato, il ricorso presentato dal titolare di un bar di Mezzolombardo contro il provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco emesso dal Comune in applicazione  delle legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, in quanto l'esercizio si trova nelle vicinanze di diversi “luoghi sensibili”.

A nulla sono valse le motivazioni presentate dal legale del ricorrente secondo il quale, poiché subentrato come titolare del bar nel 2017 gestirebbe apparecchi da gioco non nuovi bensì già legalmente collocati nel pubblico esercizio e quindi non soggetti a rimozione. Per i giudici trentini, “l’obbligo di rimozione, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non riguarda solo i nuovi apparecchi bensì anche 'gli apparecchi da gioco già collocati negli esercizi pubblici prima della data stabilita dal Comune'”. Inoltre, il ricorrente – si legge ancora nella sentenza – non può lamentare nessuna violazione del principio di affidamento in quanto “era a conoscenza dell'obbligo di rimozione imposto dalla normativa”.

In merito alle modalità di calcolo della distanza degli apparecchi da gioco dai luoghi cosiddetti sensibili, “il fatto che la misurazione delle relative distanze mediante il percorso pedonale, anziché con il criterio del raggio non comporta significative variazioni in quanto 6 luoghi sensibili su 7 risultano comunque collocati a una distanza inferiore ai 300 metri dal pubblico esercizio”, sottolinea il Trga.

In merito alla verificazione disposta dal Trga nel gennaio 2023 volta ad accertare se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Mezzolombardo e della relativa disciplina urbanistica, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui possono essere installati apparecchi da gioco, per i giudici “deve essere ribadita in primis l’adeguatezza del metodo del distanziometro pari a 300 metri che nemmeno determina, come pretenderebbe il ricorrente medesimo, alcun effetto espulsivo.

Infatti, secondo la condivisibile relazione del verificatore, non sussiste un effetto espulsivo, vale a dire assolutamente preclusivo alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale da gioco, e ciò né in senso assoluto, né in senso sostanziale, ma - come dianzi detto - un esito di marginalizzazione dell’esercizio in aree più che periferiche riservate piuttosto alle attività produttiva, commerciale e mista”. 

La sentenza del Trga riporta che "la verificazione ha puntualmente affrontato tutti gli argomenti di critica dedotti dal consulente di parte, i quali pertanto non ne scalfiscono la portata fondamentale al fine del decidere la controversia. Il verificatore, infatti, ha posto in luce 'che le aree potenzialmente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito….. occupano una superficie di circa 67 ha…… si tratta di un dato che rappresenta il 30 percento del territorio urbanizzato (circa 222 ha) e circa il 4,8 percento dell’intero territorio comunale (1380 ha)'. L’analisi evidenzia, inoltre, che anche sottraendo in via prudenziale il 50 percento del territorio nella presunzione della presenza di caratteristiche insediative e di urbanizzazione che rendono improbabile la localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo (aree resistenti), residua una superficie di complessivi 33,5 ha, pari al 15 percento del territorio comunale urbanizzato, idonea all’insediamento delle attività di gioco lecito (aree ospitali), comprendenti ambiti a destinazione prevalentemente residenziale e aree a destinazione produttiva-artigianale. La verificazione precisa anche che rapportando i circa 33,5 ha delle aree che possono ospitare l’insediamento delle attività del gioco lecito alla dimensione dell’intero territorio comunale (che oltre ai tessuti urbanizzati comprende peraltro anche il sistema dei territori a valenza ambientale e rurale) la percentuale risulta pari al 2,4 percento. La verificazione prosegue poi affermando che 'l’applicazione della distanza di 300 metri (buffer) dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di Mezzolombardo non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione e/o ricollocazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito come quello gestito dal ricorrente in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività, all’interno del Territorio urbanizzato nonché del Territorio comunale nel suo complesso'.
Inoltre, poiché le aree potenzialmente ospitali per le funzioni del gioco d’azzardo lecito sono rappresentate sia da ambiti a destinazione residenziale, sia da diverse aree a destinazione produttiva, commerciale e mista, l’introduzione di una distanza minima legale di 300 metri dai luoghi sensibili comporta, nei fatti, un effetto di marginalizzazione (ma non di preclusione) dell’attività di cui trattasi".
 

Inoltre, “le conclusioni raggiunte dal verificatore nemmeno sono inficiate dal fatto che le aree non coperte da divieto non siano state indagate con riguardo alla loro concreta insediabilità, atteso che un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale idoneo per avviare una nuova attività commerciale sconta le medesime criticità. Si tratta, in buona sostanza, non di un impedimento normativo, ma di una difficoltà fattuale.

Non coglie nel segno nemmeno la contestazione riguardante l’omessa autonoma individuazione dei luoghi sensibili da parte del verificatore, che si è viceversa limitato a recepire l’elenco dei luoghi sensibili di cui alle deliberazioni consiliari del Comune di Mezzolombardo. 

Neppure ha miglior sorte l’argomento secondo cui il verificatore avrebbe dovuto applicare non solo il metodo del raggio in linea d’aria, bensì pure il criterio del percorso pedonale. In proposito è sufficiente considerare che il quesito non contiene alcun riferimento al criterio del raggio in linea d’aria stabilito con la circolare del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia di Trento prot. n. 491566 del 21 settembre 2016, parimenti rimasta inoppugnata (e, dunque, parimenti non disapplicabile ai fini del decidere).

L’entità della superficie idonea all’insediamento individuata nel solo Comune di Mezzolombardo esclude poi che si possa attribuire rilevanza alle osservazioni del ricorrente riguardanti la superficie potenzialmente ospitale del Comune di Mezzocorona.

In definitiva risulta condivisibile anche il giudizio sotteso dal verificatore in merito alla superficie, ritenuta comunque ragguardevole, delle aree potenzialmente insediabili, attese le conclusioni alle quali è pervenuta la Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11426 del 2022. Emerge infatti dalla suddetta pronuncia che la distanza minima legale, in tal caso imposta dal legislatore regionale nella ben più consistente misura pari a 500 metri, non ha reso impossibile la delocalizzazione delle attività di gioco lecito esistenti ed ha realizzato un equilibrato e ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi”.

 

  

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