Tar Cagliari: 'Sindaco non può fissare distanze gioco da luoghi sensibili'
Il Tar Sardegna accoglie ricorso su incompetenza sindacale a dettare distanze minime degli apparecchi da gioco dai 'luoghi sensibili' e annulla cessazione attività.
"Emerge, dunque, dall’intesa (in Conferenza unificata Stato Regioni, Ndr) la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i criteri sull’ubicazione territoriale dei videoterminali potranno - a livello locale - essere introdotti soltanto nei 'piani urbanistici' e nei 'regolamenti comunali', cioè in seno ad atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è riservata al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco in merito alla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo".
Lo evidenzia il Tar Sardegna nella sentenza con cui accoglie in parte il ricorso proposto da una società per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Dirigente del Servizio Suape del Comune di Cagliari con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell'attività di sala giochi, e delle ordinanze sindacali n. 15/2017 e n. 39/2017, ma limitatamente alla parte relativa alla distanza minima dai luoghi sensibili.