Dl Amministrazioni pubbliche: dossier Servizio studi conferma gestione dati gioco
"L’articolo 20, comma 3 (del decreto legge che introduce "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", Ndr) modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze senza scadenze prefissate": lo evidenzia il Servizio studi di Camera e Senato sottolineando che "l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale".
Una modifica contro la quale già si è espressa, nei giorni scorsi, Simona Neri, responsabile Anci Toscana del progetto Ludopatie e bullismo, commentando il parere favorevole della commissione Finanze della Camera dei deputati al decreto-legge “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
Del testo del Dl 44 si torna a discutere oggi, 5 giugno, in commissione Bilancio e in Aula alla Camera.
Il dossier spiega che "l’articolo 20, comma 3-bis, apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati".
E riporta che "la disposizione precisa che tali modifiche sono coerenti con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", Ndr), di cui intendono assicurare l'effettività."