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Tar Toscana annulla limiti gioco Livorno: 'Studi insufficienti'

28 marzo 2018 - 14:24

Il Tar Toscana annulla l'ordinanza sul gioco del Comune di Livorno in quanto non supportata da studi sufficienti a motivarla.

Scritto da Fm
Tar Toscana annulla limiti gioco Livorno: 'Studi insufficienti'

"L’ordinanza del sindaco di Livorno impugnata in questa sede appare essere assistita da una serie di riferimenti a studi e contributi, di diversa natura e provenienza, che appaiono però del tutto insufficienti a giustificare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo sopra richiamata, l’emanazione di una disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco".

Lo sottolinea il Tar Toscana nell'accogliere il ricorso di una società di gioco disponendo l’annullamento dell’ordinanza 4 agosto 2017, n. 96580 del sindaco di Livorno in materia di contrasto al Gap, emanata dopo che lo stesso tribunale amministrativo aveva bocciato il regolamento comunale in quanto limitativo della libera iniziativa economica.

I giudici del Tar Toscana evidenziano "a) come completamente irrilevante appaia il riferimento agli studi dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa pubblicati nel 2014 (peraltro neanche depositati in giudizio) che, oltre a riferirsi ad un periodo (il triennio 2008-2011) eccessivamente risalente, si riferiscono all’intero contesto nazionale e non possono pertanto evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Livorno; b) come del pari irrilevante risulti la relazione 28 aprile 2016 (senza numero di protocollo) del Dipartimento delle dipendenze dell’Ausl Toscana Nord Ovest che, contrariamente a quanto affermato nell’atto impugnato, si riferisce all’intero Dipartimento e non al solo territorio del Comune di Livorno e reca comunque dati che si fermano 2015 (anche in questo caso, manca pertanto una rilevazione riferita al territorio comunale di riferimento); c) come assolutamente inidoneo a giustificare l’atto sotto il profilo motivazionale appaia il riferimento alle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione 6 settembre 2016 n. 882 ed alla successiva nota A.R.S. Toscana (senza data e numero di protocollo, ma riferita dall’Amministrazione resistente al 12 giugno 2017) che si riferiscono all’intero territorio regionale (nel primo caso) o al territorio dell’intera Ausl e non del solo Comune di Livorno (nel secondo caso), così manifestando le stesse carenze dell’altra documentazione già esaminata; d) come anche la nota 4 giugno 2017 senza numero di protocollo dell’Ausl Toscana Nord Ovest (contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, richiamata nell’atto impugnato) non risolva il problema, riportando solo dati relativi alla rilevanza economica del fatturato relativo al gioco a livello provinciale, ai soggetti presi in carico dal Serd a livello di Ausl (anche in questo caso, quindi, senza alcun riferimento, alla consistenza del fenomeno a livello comunale) o un generico riferimenti a dati non meglio qualificati provenienti dalla Fondazione Prevenzione Usura di Livorno ('su 1.500 famiglie aiutate, nel 15 percento ricorre il gioco patologico') che appaiono manifestamente sforniti di documentazione, mancanti di un preciso riferimento territoriale e di incerta metodologia per quello che riguarda la stessa definizione di gioco patologico; e) come appaia conclusivamente irrilevante il riferimento contenuto nell’atto impugnato alla deliberazione 23 febbraio 2016, n. 40 del Consiglio comunale di Livorno che costituisce atto di indirizzo politico in materia di iniziative di contrasto al gioco ed alla ludopatia, ma non reca dati scientifici idonei ad evidenziare la consistenza de fenomeno sul territorio comunale".
 

La sentenza poi evidenzia che "in maniera non dissimile da quanto già rilevato nella cospicua giurisprudenza della Sezione sopra richiamata, anche l’ordinanza restrittiva degli orari di esercizio del gioco emanata dal Sindaco di Livorno non appare pertanto essere supportata da studi scientifici relativi al territorio comunale; il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e deve trovare accoglimento. Per di più, l’atto impugnato appare essere caratterizzato anche da ulteriore ed evidente illegittimità, rilevata dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, basato su quanto già rilevato nella precedente sentenza 17 marzo 2017, n. 397 della Sezione; anche in questo caso, deve, infatti, rilevarsi come la disciplina degli orari impugnata appaia essere viziata da ulteriore ed evidente illogicità, derivante dall'aver 'accomunato nella stessa disciplina restrittiva le autorizzazioni ex art. 86 o 88 del Tulps, caratterizzate da evidenti differenziazioni proprio sotto il profilo dell’accessibilità ai minori (decisamente più agevole nel caso di apparecchi presenti in esercizi commerciali non specificamente destinati al gioco come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, ecc.) e del controllo degli accessi da parte del titolare' (Tar Toscana, sez. II, 17 marzo 2017, n. 397). Manifestamente irrilevante è poi l’entrata in vigore della l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 (prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico), inesattamente definita dalla difesa dell’Amministrazione comunale come legge statale; l’art. 4 della citata legge regionale si riferisce, infatti, alla ben diversa problematica della distanza dai 'luoghi sensibili' e non incide per nulla sulla problematica degli orari di apertura che oggi ci occupa".
 
 

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