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Betting exchange e tassa scommesse, Tar: 'Assicurare pari trattamento'

09 novembre 2021 - 11:39

Tar Lazio annulla determinazioni di Adm su calcolo tassa scommesse per il fondo Salvasport, trovare soluzione equa per concessionari tradizionali e di betting exchange.

Scritto da Fm

Nuova puntata per la controversia che vede sotto la lente del Tar Lazio i ricorsi presentati da alcuni operatori di gioco contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito all’applicazione del Salvasport, la tassa dello 0,5 percento sulla raccolta delle scommesse, introdotta lo scorso maggio dal Decreto rilancio del precedente Governo, per finanziare un fondo a sostegno del mondo dello sport, in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Il tribunale amministrativo capitolino, con una nuova sentenza, torna ad accogliere le doglianze di Betfair Italia, operatore che, oltre che nelle scommesse tradizionali, è attivo anche nel settore del Betting exchange, la modalità di scommesse a distanza, a quota fissa, con interazione diretta fra giocatori.

Doglianze che riguardano la “mancata ottemperanza” da parte di Adm della sentenza con cui lo stesso Tar ad aprile le aveva imposto di “riesercitare il proprio potere discrezionale” “nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo introdotto dall’articolo 217 Dl n. 34/2020 alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori” tenendo conto “di quelle che sono le peculiarità della suddetta tipologia di gioco e coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati al fine di acquisire elementi utili alle determinazioni da adottare”.
Secondo la società ricorrente l'Agenzia ha riesercitato il potere attribuitole dal citato articolo 217 “definendo le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse betting exchange e le modalità di versamento delle somme dovute in termini perfettamente coincidenti rispetto alla propria precedente determinazione dell’8 settembre 2020”, proprio quella oggetto del precedente ricorso.
Per i giudici amministrativi quindi “la domanda di ottemperanza avanzata in via principale dalla Betfair deve essere accolta e la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 18 maggio 2021 nonché la relativa 'versione consolidata' della precedente determinazione dell’8 settembre 2020 devono, per l’effetto, essere dichiarate nulle ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 per violazione dell’effetto conformativo discendente dalla pronuncia in epigrafe, ritenendo il Collegio che l’amministrazione non abbia assolto alle relative specifiche prescrizioni ivi dettate da questo Tribunale ai fini del riesercizio del potere discrezionale attribuito all’Adm dall’art. 217 del Dl n. 34/2020”.
Il Tar rimarca: “Non risulta, infatti, che Adm abbia svolto alcun approfondimento istruttorio finalizzato ad individuare le modalità di calcolo del prelievo alla raccolta generata dal betting exchange” e quanto a “rendere intellegibile il percorso logico motivazionale che ha portato alla definizione di 'raccolta' con specifico riferimento al betting exchange ai fini dell’applicazione del prelievo in quanto tale definizione non è stata mutuata da una disciplina di settore o fiscale preesistente” nonché “esplicitare le ragioni per le quali la corresponsione del prelievo viene imputata ai soli giocatori vincenti”, l’Agenzia “facendo (almeno apparentemente) proprio l’invito del Tar a dar corso ad una preliminare interlocuzione con i concessionari interessati” ha chiesto loro (inclusa Betfait) di trasmetterle i contributi ritenuti utili per la definizione delle modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta delle citate scommesse e delle modalità di versamento delle somme dovute “in un solo giorno lavorativo".
Si legge ancora nella sentenza del Tar Lazio: “In alcun passaggio delle contestate determinazioni l’Adm dimostra, infatti, di aver preso in considerazione le diffuse argomentazioni, svolte dalla società ricorrente nella già richiamata nota del 3 maggio 2021, circa le possibili distorsioni di mercato derivanti dalla modalità di calcolo e di versamento del prelievo così come già in precedenza individuate ed ora confermate, connesse alla base imponibile individuata, che (in tesi) determinerebbe 'un’imposizione fiscale superiore al 100 percento', all’eccessiva onerosità dell’importo versato al Fondo e alla modalità di contribuzione individuata, che (in tesi) non consentirebbe ai giocatori vincenti di conoscere l’importo che dovranno versare al Fondo nel momento in cui scommettono, ma solo a chiusura del mercato, esponendoli al rischio di versare un contributo di importo addirittura superiore alle vincite.
Ugualmente è a dirsi per le possibili 'modalità alternative di calcolo del prelievo' che l’amministrazione, in ossequio alla sentenza del Tar, avrebbe dovuto dimostrare di aver considerato, non valendo in tal senso quanto genericamente affermato dall’Agenzia nelle contestate determinazioni, che 'una differente modulazione della tassazione costituirebbe un aggravio fiscale anche su giocatori non risultati vincitori'.
Anche in questo caso è, invero, rinvenibile in tale inciso una sostanziale elusione delle statuizioni di questo Tribunale, non avendo l’Agenzia a ben vedere dato conto dell’esistenza di modalità di calcolo ulteriori ed alternative, né, tanto meno, dei motivi che avrebbero portato a preferire quella nuovamente prescelta”.
In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere accolto, “in ragione della nullità dei provvedimenti impugnati per violazione ed elusione di quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 4807/2021.
Deve, dunque, per l’effetto ordinarsi all’Adm di dare esecuzione a tale pronuncia - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte - procedendo all’integrale riedizione del potere discrezionale attribuitole dall’art. 217 del Dl n. 34/2020 (di individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla 'raccolta' delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori), attenendosi alle dettagliate statuizioni già contenute nella decisione n. 4807/2021, come ulteriormente specificate in questa sede di ottemperanza.
In particolare, ribadisce il Collegio come l’Agenzia, in sede di riesercizio, sarà tenuta a dare conto dell’istruttoria al riguardo svolta e del percorso logico motivazionale che abbia condotto l’amministrazione alle determinazioni che è chiamata ad assumere, dando evidenza di aver agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (che sempre devono informare l’azione amministrativa), optando per una soluzione che sia, al contempo, la più satisfattiva per l’interesse pubblico perseguito e la meno afflittiva per i destinatari della stessa e che, contestualmente, assicuri una sostanziale parità di trattamento tra i concessionari tradizionali e i concessionari di betting exchange, attraverso l’espressa considerazione delle peculiarità della tipologia di scommesse di cui si discorre, dei conseguenti effetti distorsivi (come anche evidenziati dalla ricorrente) che ne possano discendere per il betting exchange dall’applicazione del tributo, nonché di ogni altra soluzione alternativa che ragionevolmente ne possa limitare le ricadute”.

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