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Scommesse e minimi garantiti, CdS: 'Metodo di calcolo incongruo'

01 marzo 2023 - 18:17

Il Consiglio di Stato conferma le sentenze con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di un concessionario di scommesse contro i provvedimenti con cui Aams (ora Adm) ha chiesto il pagamento dei 'minimi garantiti'.

Scritto da Fm
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“Questo Consiglio di Stato ha avuto già modo di affermare in diverse pronunce, per i crediti maturati per i periodi successivi al Dl n° 223 del 2006, la giurisprudenza amministrativa, senza escludere l’obbligo del pagamento dei cosiddetti minimi garantiti, ha annullato i provvedimenti di recupero, evidenziando la non congruità della riduzione degli importi dovuti, stabilita dal legislatore quale criterio per procedere alla definizione delle controversie pendenti nell’art. 10, comma 5, lett. b), del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012”.

Lo ricordano i giudici del Consiglio di Stato nelle sentenze con cui respingono i ricorsi proposti dal ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma delle sentenze con cui fra il 2020 e il 2021 il Tar Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da un concessionario contro il provvedimento con cui l'allora Aams – Ufficio Regionale del Lazio nel 2009 gli aveva richiesto “il pagamento dei minimi garantiti per l’anno 2007, oltre alle penali, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa, con l’avvertimento che il mancato pagamento avrebbe comportato l’escussione della fideiussione e la decadenza dalla concessione ed ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso” e il “versamento dell’integrazione del cosiddetto minimo annuo garantito per l’anno 2008 in relazione alle concessioni di cui è titolare”.

Il Consiglio di Stato evidenzia che tale bocciatura arriva in ossequio a quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 20 novembre 2013, dichiarando “l’illegittimità costituzionale del limite percentuale massimo indicato nel predetto articolo 10, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, per l’irragionevolezza della apodittica fissazione dello sbarramento del 5 percento, quale riduzione delle somme dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti, in quanto reputata non congrua rispetto alla dichiarata finalità di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari”.

I giudici quindi ricordano che “rimane infatti fermo l’obbligo, per il legislatore, di adottare misure compensative per i concessionari 'storici', senza per questo perpetuare o incrementare illegittimi privilegi anticoncorrenziali per questi, in assenza di trasparenza e di concorrenza, già stigmatizzati, come rammentato le amministrazioni appellanti, dal giudice europeo in numerose pronunce, che hanno determinato la fondamentale apertura del settore alla concorrenza e all’indizione di gare per le concessioni in materia. Le contrarie argomentazioni delle amministrazioni appellanti, secondo cui il riassetto delle condizioni economiche dei concessionari storici – c.d. agenzie concessionarie 2000 – successivo all’apertura del mercato alla concorrenza potrebbe ottenersi non solo attraverso un abbattimento delle 'quote di prelievo', ma anche altre misure compensative (e, in particolare, attraverso la riparametrazione dei minimi garantiti, avutasi con l’art. 8 del d.l. n. 452 del 2001, conv. in l. n. 16 del 2002, e con l’art. 8 del d.l. n. 147 del 2003, con in l. n. 200 del 2003, e i successivi atti adottati dalle amministrazioni nonché soprattutto, successivamente, con il rinnovo automatico delle concessioni originarie nel 2006: c.d. gara Bersani), non colgono invero nel segno perché non assicurano quella riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, sanciti dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 275 del 2003. Non si può invero trascurare invero che sarebbe stata necessaria, mentre è invece preventivamente mancata, quella attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva, nel ragionamento della Corte, la premessa indispensabile delle modalità di salvaguardia e che 'rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio'”.

 

 

 

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