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Internet point, Tribunale Trapani: 'Gioco online da Pc, sanzione errata'

06 aprile 2021 - 09:41

L'avvocato Castellucci commenta sentenza del Tribunale civile di Trapani per cui è inapplicabile l’art. 110 comma 9 F quater Tulps al collegamento via Pc a giochi da casinò.

Scritto da Redazione
Internet point, Tribunale Trapani: 'Gioco online da Pc, sanzione errata'

Assolutamente inedita la sentenza resa dal Tribunale civile di Trapani che, in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Valentina Castellucci e Luigia Scarbaci del Foro di Palermo, ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui l’art. 110 comma 9 lett. F quater Tulps al collegamento operato tramite Pc a giochi da casinò all’interno di un internet point.


I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito dell’accesso in un esercizio sito ad Alcamo (Tp), avendo rilevato la presenza di numerosi Pc con icone per l’indirizzamento a piattaforme per il gioco online ed un utente che utilizzava una postazione per l’effettuazione di giochi da casinò, avevano contestato la violazione dell’articolo 110 comma 9 f quater, sanzionando ogni apparecchio installato, comminando una sanzione di oltre 30mila euro e la chiusura dell’attività per 30 giorni.

Il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso sotto il profilo della dedotta inapplicabilità dell’art. 110 comma 9 lett. f quater Tulps, precisando che la suddetta disposizione fa riferimento ad “apparecchi[...] non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, così che, sul punto, va ribadita l’esclusione dall’alveo della disposizione in parola dell’ipotesi di computer con connessione internet che consentano il gioco su siti non autorizzati, come avvenuto nel caso sottoposto all’esame del Tribunale”.
 
L’avvocato Castellucci commenta: “Ritengo la pronunzia molto rilevante nonché foriera di numerose applicazioni anche in ambiti non strettamente amministrativi.
La disposizione in esame è stata oggetto di una frequente e penalizzante applicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si tratta di una delle prime sentenze intervenute rispetto alla neo introdotta disposizione di cui l’articolo 110 comma 9 f ter. che certamente potrà costituire un ottimo precedente per l’impugnativa di analoghe contestazioni”.
 
TULPS, L'ARTICOLO 110, COMMA 9 – Pubblichiamo nella sua interezza, il comma 9 dell'articolo 110 del Tulps, comprensivo del punto oggetto della sentenza.
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168”.
 

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