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Controllori e controllati nei casinò, tra storia e natura delle entrate

30 gennaio 2023 - 09:46

Torna di attualità il ruolo e la necessità di un corpo di controllo nei casinò italiani, stante anche la natura giuridica delle entrate.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Agence Olloweb su Unsplash

Foto di Agence Olloweb su Unsplash

Ho veduto una notizia alla quale ho stentato a credere: “Comune Campione: non istituito sistema di controllo per Casinò”.
Sono rimasto a dir poco stupito leggendo che per l’azienda Casinò, la cui gestione fa capo ad una società nella quale il Comune è azionista al 100 percento, poiché si tratta di società partecipata non quotata, il Comune non ha previsto  un sistema di controllo. Provo una narrazione che viene da lontano (1959) e che riguarda i controllori nelle case da gioco italiane aggiungendo, sulla scorta di quanto ho potuto vedere nel tempo,  il conforto dell’esperienza maturata in tanti anni. 

All’inizio della mia carriera lavorativa la gestione era affidata in concessione ad una società a capitale privato. C’erano i controllori di amministrazione dipendenti del gestore e i controllori regionali dipendenti del concedente. Forse un pochino numericamente esagerati i primi ma, e in questo momento esprimo una sensazione del tutto personale, all'epoca era sufficiente aprire la porta e la situazione economico-finanziaria non destava preoccupazioni, il fattore occupazionale, ne consegue, assumeva rilevanza nei rapporti con la proprietà. Mi preme evidenziare che, all’epoca, i tavoli di roulette erano doppi, il capo tavolo controllava un tappeto e il controllore di amministrazione l’altro. 

Con la gestione affidata a una società a capitale pubblico (per la quasi totalità della Regione Valle d'Aosta autonoma) e certamente non quotata, i soli controllori erano, dal 1° luglio 1994 quelli regionali. Ora, nel 2023, continua a esistere il Corpo controllori regionali ai quali è affidato,  per quanto a mia conoscenza, il compito di controllare de visu l’andamento della partita e di intervenire, visionando, le immagini delle telecamere in caso di contestazioni, tutto direttamente in sala giochi. Chiaramente oggi, con l’aiuto delle telecamere e di chi, tramite queste, controlla ciò che avviene al tavolo da gioco, si potrebbe ritenere che il controllore dell’ente concedente è indispensabile nelle occasioni con le quali si compiono tutte le operazioni relative alla definizione di tutti i risultati, netti e mance, tavolo per tavolo. Non è difficile comprendere che se alle operazioni di apertura e di chiusura di un tavolo non intervengono le due parti in causa, concedente e concessionario, non si potrà mai essere sicuri del risultato che si forma, chi fa può sbagliare. Per farla breve dalla differenza tra la dotazione iniziale e l’esistenza si ottiene il primo risultato che, se del caso, sarà integrato da aggiunte e importo contanti cambiati direttamente al tavolo d gioco.

La controparte del controllore dell’ente pubblico è o potrebbe essere l’ispettore o il capo tavolo, quando il primo risultato è corretto interviene il conteggio mance e la trasmissione dei dati del tavolo in cassa centrale dove si contano i contanti e si determinano i risultati netti.
Non desidero imbarcarmi in un discorso che dal tema organizzazione del lavoro potrebbe allungarsi rendendolo meno comprensibile.
Sicuramente, stante l’assenza di un controllo diretto da parte della proprietà, si corre il rischio di creare un controllore che è, al tempo stesso, anche controllato. 
Una precisazione che mi pare, a questo punto, indispensabile è quella riguardante la natura giuridica dei proventi che derivano all’ente pubblico dalla casa da gioco, senza dubbio: tributaria.

Il combinato disposto del Regio decreto legge in data 2 marzo 1933, n. 201 riportato, art. 1 e l’art.19 del D.L n.318 del 1° luglio 1986 che recita “... le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia (...) sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I°, entrate tributarie. (...)”. Così come recita il decreto 318/86 all’art.19, trattasi delle entrate derivanti dalle gestioni delle case da gioco; non potrebbe nutrirsi dubbio alcuno sul fatto  che trattasi dei ricavi netti dei tavoli e dei giochi e della parte delle mance di competenza delle gestioni. 

Ho esposto il mio punto di vista in quanto parzialmente coniugabile all’argomento di cui mi sono occupato per moltissimi anni con numerose ricerche come si evidenzia anche con quanto segue immediatamente, mi riferisco alle mance. 
Il quantum, come descritto dalla Cassazione il 9 marzo del 1954, n. 672, di cui l’ente pubblico beneficia (se non erro a quei tempi le case da gioco di cui alla sentenza n.1776/86 della sezione lavoro erano gestite direttamente dalle proprietà) non discende da una norma di legge ma da un indirizzo della giurisprudenza tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto.

Non è alla mia portata disquisire in materia troppo distante dalla mia cultura, il tema giuridico lo ho affrontato solo per la questione tassabilità delle mance. Non sono a conoscenza della normativa applicabile alle entrate a favore dell’ente pubblico; ho solo cercato di affrontare l’argomento dal punto di vista storico e per quanto mi è stato possibile con l’osservazione dal vivo.
È noto che nelle case da gioco italiane esiste un controllo video sui tavoli e sulle slot ragion per cui una azione continua da parte dei rappresentanti dell’ente pubblico potrebbe considerarsi eccessiva; forse ragionare sulla relativa consistenza numerica può essere la soluzione.  Non rinunciare, invece, alla partecipazione di detto rappresentante alla stesura dei documenti relativi alle operazioni inerenti a tutti i risultati dei tavoli e dei giochi lo penso impossibile.

Ne consegue, a mio personale avviso, che l’ente pubblico dovrebbe (uso il condizionale in quanto non dispongo della risposta giuridicamente certa sul tema in  parola) partecipare alle operazioni più volte segnalate con il proprio rappresentante.
Avendo ammesso che il controllo de visu sull’andamento della partita (al tavolo e alle slot) può essere ridotto stante il supporto audio e televisivo, non rimane che il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi che, come più volte ho scritto, fonda sul confronto tra tutti gli elementi che partecipano alla formazione del risultato. Questo per ogni tavolo da gioco di contropartita, di circolo o misto che non possono essere rilevati, a parere dello scrivente soltanto dal gestore il quale, come già accennato, si troverebbe nella duplice figura di controllore e controllato.
Ho accennato all’esperienza che ha compreso, tra le altre, alcune mansioni che riguardano le operazioni richiamate (controllo della dotazione iniziale alla apertura e della consistenza finale alla chiusura del tavolo) come impiegato di gioco, alla determinazione del risultato in qualità di cassiere centrale e cassiere di sala per quanto alle aggiunte e ai cambi al tavolo. 

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