Dopo aver ponderato la questione, lo ripeto da non esperto in materia ma avendo fatto esperienza con le case da gioco, mi permetto di scrivere quanto di seguito sul tema: tassazione sulle mance dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
Ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge di Bilancio per il 2023, le liberalità in esame assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Interpretare quanto segue letto nella circolare della Ade non è stato semplice considerando l’argomento principale: dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in termini generali la nozione di reddito di lavoro dipendente e di prevedere poi specifiche ipotesi di esclusione, si desume che i redditi indicati come esclusi rientrino nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del Tuir, atteso che, diversamente opinando, non vi sarebbe alcuna necessità di prevederne l’esclusione (Cassazione ordinanza 30 settembre 2021 n 26512).
Una parte del reddito in parola può essere tassato in forma ridotta a determinate condizioni usufruendo dell’aliquota del 5 percento, la parte eccedente con l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti; in ogni caso si tratta pur sempre di reddito di lavoro dipendente.
Un accenno ad altre mance ma classificate allo stesso modo, il decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 che si intitola “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte di datori di lavoro” alla lettera i) recita: le mance degli impiegati tecnici di gioco non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente nella misura del 25 percento.
Non si tratta di una tassazione agevolata o sostitutiva come nel caso in discorso e per il restante 75 percento sono soggette, come la retribuzione ordinaria, a tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e a contribuzione per previdenza ed assistenza. Aggiungo che anche qui troviamo il 25 percento sul totale del reddito riferito alla parte che può essere tassata con l’aliquota ridotta.
Sicuramente non è semplice districarsi in tutte le questioni e i problemi in campo fiscale e contributivo. Tra le disposizioni che ho letto in argomento mi sono imbattuto nella L. 153 del 1969 che, tra l’altro, trattava del cosiddetto “stipendio convenzionale” per dipendenti tecnici delle case da gioco. In buona sostanza e riepilogando al massimo, prima dell’entrata in vigore della L. n. 381/90 le mance dei dipendenti tecnici delle case da gioco erano tassabili per la parte assoggettata a contribuzione pensionistica.
Il trattamento previdenziale delle mance discendeva dall’accordo tra le parti per cui le mance erano tassate e comprese nella dichiarazione dei redditi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, nella misura in cui queste erano assoggettate a contribuzione pensionistica. Tale misura è stata fatta propria dal ministro del Lavoro nella determinazione presa al riguardo con decreto 14 aprile 1973, emesso ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del Dpr n. 1420 del 1971 emanato ai sensi della riforma pensionistica, L. 30 aprile 1969, n.153, lett. e) se non vado errato.
A questo punto mi permetto una domanda e chiedo se la mia interpretazione può considerarsi vicina al vero: le mance dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale tassate quale reddito di lavoro dipendente sono valide ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad esclusione di quanto tassato in forma agevolata al 5 perento.
Per la loro totalità non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto in quanto non provenienti da datore di lavoro.