Il filone originario del processo sulla gestione del Comune e del Casinò Campione d'Italia dal 2013 al 2018, per il quale ieri 13 dicembre si è disposto il rinvio dell'udienza al 19 settembre 2024 e per il quale il Comune ha ribadito la volontà di costituirsi parte civile, vede tra i sedici imputati alcuni dipendenti del Comune, di cui una sola è tuttora in servizio, la segretaria comunale Lucia Amato.
A sollevare l'attenzione sulla questione è il consigliere comunale d'opposizione Simone Verda (capogruppo di Campione 2.0) che ha scritto in proposito una lettera al sindaco Roberto Canesi e al prefetto di Como Andrea Polichetti, chiedendo a entrambi, per "i supremi interessi di buona amministrazione" che essi "adottino tutti gli atti di rispettiva competenza al fine di valutare la situazione della dottoressa Lucia Amato relativa alla centralità burocratica, notarile e di Rpct (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) del Comune di Campione d’Italia".
Verda ricorda infatti l'articolo 3 della legge 97/2001 "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio" e che prevede che "salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento mi dell'amministrazione di appartenenza”.
Nel caso specifico, ricorda Verda, la segretaria comunale "è stata rinviata a giudizio solamente per i reati indicati e previsti dagli articoli 81 , 110, 112, 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 479 (Falsità ideologica) e 323 (Abuso d’Ufficio) del codice penale".
Verda evidenzia inoltre che "in particolare ai reati di Falsità in atti pubblici", la partecipazione del segretario alle sedute della giunta e del consiglio "ha un principale significato notarile, in quanto ufficiale rogante dei verbali di seduta, delle presenze, delle votazioni, e di quanto accade durante la seduta. La partecipazione del segretario, o di chi lo sostituisce legalmente, alle sedute della giunta e del consiglio è quindi un requisito di validità delle stesse. Ma oltre alla funzione notarile, il segretario svolge il suo ruolo di assistenza giuridico amministrativa rispetto alle questioni di diritto sostanziale e procedurale di competenza degli organi di governo locali".
Inoltre, "l'Rpct è la figura chiave in materia di trasparenza all’interno dell’Amministrazione, dovendo svolgere un ruolo stabile di promozione e controllo del rispetto degli obblighi".
Da parte sua, anche l'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, "raccomanda di 'evitare di designare, quale responsabile della prevenzione della corruzione, un dirigente nei confronti del quale siano pendenti procedimenti giudiziari'", mentre il Piano nazionale anticorruzione 2016 "aveva ritenuto di ricomprendere" tra le condotte corruttive "anche i reati contro la Pubblica amministrazione", fra cui "è bene precisare rientrano i reati contestati alla segretaria comunale del Comune di Campione d’Italia dottoressa Lucia Amato.
Certamente - riconosce Verda - il principio di innocenza deve essere garantito a tutti, anche alla segretaria comunale, però deve essere evidenziato che i reati contestati alla stessa dalla Procura della Repubblica di Como e per i quali è rinviata a giudizio sono reati contro la pubblica amministrazione e non una qualunque amministrazione ma esattamente il Comune di Campione d’Italia dove la stessa ancora oggi si erge a garante delle funzioni notarili e di partecipazione agli organi collegiali, gli stessi che hanno deliberato e riconfermato la costituzione di parte civile contro il segretario comunale dottoressa Lucia Amato".
Verda ricorda inoltre che "anche l’ipotesi sospensiva risulta certamente protettiva della carriera della dottoressa Lucia Amato, infatti nella peggiore della ipotesi 'il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento'. Non può essere sottaciuto che la segretaria comunale del Comune di Campione d’Italia percepisce circa 279.000,00 lordi annui (da dichiarazione del 3 marzo 2022 ) e con la mensilità di dicembre unitamente alla tredicesima supera con abbondanza i 22.000,00 euro netti, sorpassando di gran lunga i tetti stabiliti dallo Stato (250.000,00 euro) in materia di stipendi dei dirigenti pubblici sovrastando perfino, e di molto, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e del Capo della Polizia".
Altro aspetto "rilevante ai fini della raffigurazione specifica di quanto evidenziato è la possibilità del danno erariale e della conseguente responsabilità rappresentato dalla sussistenza della colpa grave da parte dell’autore e la Corte dei Conti (Corte con., sez. Gla, 08/02/2018, n. 75) ha precisato che ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa, la colpa grave va intesa come trascuratezza, da parte del dipendente pubblico (o amministratore pubblico), dei propri doveri istituzionali, che si sostanzia in condotte negligenti, imprudenti, superficiali o noncuranti in relazione alla conoscenza dei fatti dei servizi in applicazione di discipline normative.
In numerose sentenze infatti la Corte dei Conti ha chiarito che la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che causa, secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari (Corte Conti, sez. II, sentenza 26/01/04, n. 27/A). Come asserito rientrerebbero a pieno titolo tra gli interessi collettivi l’interesse primario al buon andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera corretta, efficace, efficiente ed economica, che, se pregiudicati, determinano quella lesione d’immagine (danno-evento)".