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Credito d’imposta energia elettrica e gas naturale: le indicazioni operative

12 ottobre 2022 - 12:42

La Federazione italiana pubblici esercizi fornisce le indicazioni operative per le imprese che vogliono richiedere un credito d’imposta per le spese sostenute per energia elettrica e gas naturale.

Scritto da Redazione

Foto © Pexels

Abbiamo parlato più volte su queste pagine del caro bollette e dei suoi devastanti effetti sul mondo del gioco tout court e anche dell'ippica.

Effetti ai quali si può trovare in minima parte riparo grazie ai decreti Aiuti varati dal Governo nelle scorse settimane.

Per aiutare le imprese a fare un po' di chiarezza, ecco una sintesi proposta dalla Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi, alla quale possono attingere anche i nostri lettori.

 

L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha recentemente fornito importanti chiarimenti concernenti gli adempimenti funzionali alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (artt. 3 e 4 del Dl “Taglia prezzi”, così come modificati dall’art. 2 del Dl “Aiuti”) e ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6, del Dl “Aiuti-bis”). Vale la pena ricordare che in entrambi casi è previsto, in estrema sintesi: con riferimento all’energia elettrica, un credito d’imposta in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore) pari al 15 percento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento, a condizione che il prezzo, nell’intervallo temporale indicato dalla norma, abbia subito un incremento superiore al 30 percento; con riferimento al gas naturale, un credito d’imposta in favore delle imprese (diverse da quelle energivore) pari al 25 percento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre di riferimento, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione, anche in questo caso, che il prezzo abbia subito un incremento superiore al 30 percento.

Per quel che concerne il calcolo della detrazione spettante, ove l’impresa beneficiaria si rifornisca dallo stesso venditore sin dal 2019, è previsto l’obbligo per quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire, il 29 agosto 2022, per il credito relativo al secondo trimestre 2022, e il 29 novembre 2022, per quello concernente il terzo trimestre 2022) di trasmettere al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.

Ed è proprio su questo profilo che è intervenuta l’Arera, chiarendo che l’obbligo del venditore di inoltrare, al proprio cliente, la predetta dichiarazione, sussiste anche qualora la richiesta dell’impresa beneficiaria sia pervenuta posteriormente al predetto termine indicato dalla norma.

Pertanto, con riferimento ai crediti d’imposta previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonostante il decorso del termine del 29 agosto 2022, è ancora possibile – per le imprese che non l’abbiano già fatto – formulare la richiesta al proprio fornitore. Lo stesso si dica per i crediti d’imposta relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, con riferimento ai quali il termine decorrerà il prossimo 29 novembre (ma la richiesta potrà essere formulata anche oltre tale termine).

A tal proposito, è bene considerare che con la delibera Arera del 29 luglio 2022 è stato definito il contenuto minimo della comunicazione che il venditore di energia elettrica e gas naturale deve effettuare al cliente, mentre non è stata prevista alcuna indicazione specifica in ordine alla richiesta che quest’ultimo deve fare al primo, sebbene al punto 3 della delibera sia previsto che le comunicazioni tra venditori e imprese “avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore”. Sembra dunque sufficiente una Pec (o una raccomandata) con la quale il beneficiario chiede al fornitore di ricevere una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il trimestre di riferimento.

Per completezza, infine, si ricorda che il Dl Aiuti-ter ha riproposto le misure del credito d’imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote.

 

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