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Crediti spendibili su apparecchi da gioco, Ade: 'Momento impositivo quando si realizza la giocata'

14 gennaio 2023 - 09:50

L'Agenzia delle entrate risponde all'interpello di un gestore sul trattamento, ai fini Iva e delle imposte dirette, dell'operazione di caricamento sulle tessere di crediti spendibili presso degli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo.

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"Il momento impositivo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa è da individuarsi nella data in cui si realizza la giocata, da parte del possessore  della tessera, previo  pagamento del relativo corrispettivo  e/o  valore della partita con i crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisico. Pertanto, a nulla rileva ai fini reddituali il momento della ricarica delle tessere, che costituisce una mera  movimentazione finanziaria.
In caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) le predette somme rileveranno, invece, ai 
fini reddituali, quale sopravvenienza attiva ai sensi dell'art.88 del Tuir".

Così parla l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello di un gestore di apparecchi di intrattenmento che vuole offrire alla propria clientela, oltre alla tradizionale modalità di gioco con pagamento attraverso l'inserimento delle monete negli apparecchi  da  gioco, anche  un'ulteriore modalità di gioco con tessere e/o carte gioco  prepagate.

Oggetto dell'interpello è il trattamento, ai fini Iva e delle imposte dirette, dell'operazione di caricamento sulle tessere di crediti spendibili presso degli apparecchi dotati di un particolare dispositivo.

"Nella  fattispecie  esaminata,  sulla  base  di  quanto rappresentato dall'istante  nell'originaria  istanza  e  soprattutto  nella  nota  inoltrata  in  sede di  presentazione della documentazione integrativa, emerge che il cliente giocatore, a fronte della presentazione della tessera ­ su cui vengono tra l'altro ricaricati virtualmente, con l'ausilio  del  borsellino  elettronico,  dei  crediti  successivamente  trasferiti  sul  supporto fisico ­, ha il diritto di effettuare delle giocate presso tutte le tipologie di apparecchi dal gioco lecito dotati di un particolare dispositivo", si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate.
"In altri termini, il gestore del locale presso il quale sono installati gli apparecchi di intrattenimento ha l'obbligo di consentire al possessore del supporto fisico (i.e. tessera), 
su  cui  sono  stati  trasferiti  i  crediti  spendibili,  di  giocare  delle  partite,  ricevendo in contropartita, al momento della giocata, i crediti caricati sulla tessera, spendibili entro il  termine  di  scadenza  di  ciascuna  ricarica,  pari  a  12  mesi  decorrenti dalla data di caricamento.
Pertanto, l'atto di caricamento delle tessere, effettuata con le varie modalità descritte, comportando  l'obbligo  da  parte  del  gestore  di  accettare  i  crediti  spendibili  trasferiti sul supporto fisico come corrispettivo delle giocate da effettuare con degli apparecchi di intrattenimento specificamente individuati, è in via generale equiparabile,  agli effetti dell'Iva, ad una emissione da parte della società istante di buoni­corrispettivi di cui all'art. 6­bis del Dpr n. 633 del 1972.
Le predette ricariche, come emerge dalla documentazione presentata dall'istante, non risultano, tuttavia,spendibili esclusivamente per effettuare delle giocate della 'stessa 
natura, qualità o quantità' in base ai chiarimenti sopra riportati, atteso che le stesse sono destinate all'acquisto delle partite da giocare con diverse tipologie di apparecchi munite 
di un apposito dispositivo, la cui posta minima di giocata varierà da gioco a gioco.
Conseguentemente,  si  ritiene che il  caricamento dei crediti  sulle  tessere sia classificabile, agli effetti dell'Iva, come un'emissione di buono corrispettivo che presenta le  caratteristiche  di  un  buono­multiuso  di  cui  all'art.  6­quater  e,  pertanto, il trasferimento delle predette ricariche nel supporto non comporta l'insorgenza in capo all'emittente e/o gestore degli apparecchi alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi del gioco lecito di cui trattasi In  altri termini, dalla qualificazione dell'operazione di caricamento dei crediti sulla tessera fisica, ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto, come emissione di buono corrispettivo multiuso di cui all'articolo 6­quater del Dpr n. 633 discende che: il momento di effettuazione ai fini Iva dell'operazione di raccolta delle giocate coinciderà  con  l'acquisto  della  giocata,  da parte del possessore  della tessera, previo pagamento  del  relativo  corrispettivo  e/o  valore  della  partita  con  i  crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisic; in caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) l'istante non dovrà assoggettare ad Iva le predette somme, in quanto dette somme non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi e/o cessione di beni ex art. 1 del Dpr n. 633 del 1972.
Per  quanto  concerne  il  quesito  posto  ai  fini  Ires  si  evidenzia  che  l'art.  109, co.2 lett. b) del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) dispone che '... i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi'".
 

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