Stabilità e giochi: gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio
Diversi gli emendamenti sul gioco alla legge di Stabilità 2016 segnalati in commissione Bilancio.
Diversi gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio alla legge di Stabilità relativi alla parte riguardante il gioco. Le richieste di modifica in questione verranno votate in Commissione.
Eccoli nel dettaglio: “Al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 20 per cento”. Faenzi, Rampelli e Giorgia Meloni. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 percento”. Rampelli, Giorgia Meloni. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 per cento”. Paglia, Marcon, Melilla. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 6 per cento”. Rampelli, Giorgia Meloni. “Dopo il comma 525, inserire i seguenti: 525-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, può essere disposto anche l'ulteriore incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato ai sensi dei commi 524 e 525. 525-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 525-bis, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto”. Luigi Di Maio, Lombardi, Nuti, Nesci, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
“Dopo il comma 525, inserire il seguente: 525-bis. L'articolo 1, comma 649, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, partecipando alla ripartizione dell'importo residuo, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all'avvenuta rideterminazione”. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
SOPPRIMERE RIAPERTURA SANATORIA - Diversi deputati di vari schieramenti chiedono poi di “Sopprimere il comma 526 (riapertura della sanatoria per i Ctd, Ndr)”.
Inoltre un emendamento del M5S chiede che “Dopo il comma 526, aggiungere il seguente: 526-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro per cento delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Per l’emendamento Formisano “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Da Sel chiesto che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190”.
Un altro emendamento pentastellato suggerisce che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Dal Pd chiesto che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Saltamartini chiede che “Al comma 531 sostituire le parole: tutte le concessioni con le seguenti: un numero di concessioni pari alla metà delle concessioni in scadenza di cui al presente comma. Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016”.
Il M5S chiede che “Al comma 533, lettera a), numero 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale”.
Nell’emendamento Sammarco si chiede che “Al comma 533, lettera a), numero 6, capoverso lettera d-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia”.
Per Paola Binetti “Dopo il comma 535 aggiungere il seguente: 535-bis. Al comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire il secondo periodo col seguente: ‘Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze «sine materia», ivi compresa la ludopatia, nonché all'adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online’”.
IPPICA - Ce n’è anche per l’ippica. Russo, Oliverio chiedono che “Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti: 535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto. In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia: a) superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento; b) superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento; c) superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento. 535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. 535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del Mipaaf, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi. Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C”.
E che “Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti: 535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte. 535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale. 535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C”.
EMENDAMENTI AD ALTRI ARTICOLI – Pagano chiede che “Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica. Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti".
Alberto Giorgetti nel suo emendamento sostiene che "Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica".
Massa chiede che "Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica".
Alcuni deputati del Pd chiedono che "A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della Sogei quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".