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Camera, regolamentazione esports: Frassini (Lega) presenta una nuova Pdl

30 marzo 2023 - 17:53

La Pdl 'Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche' tiene conto anche della risoluzione Ue sui videogame.

Scritto da Daniele Duso

Il testo della proposta di legge presentata da Rebecca Frassini lo scorso febbraio alla Camera è stato vagliato dall'ufficio drafting e finamente reso pubblico. Si tratta, sostanzialmente, della stessa Pdl presentata nel corso della scorsa legislatura da altri deputati leghisti (simile a quello successivamente presentato anche al Senato, sempre dalla Lega), ma aggiornato in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre scorso sullo sviluppo del settore videoludico.

Ne è uscito, quindi, un testo più snello, 48 gli articoli della Pdl di Rebecca Frassini, rispetto alle precedenti di qualche mese fa, che contavano qualche articolo in più (65 quella presentata alla Camera da Daniele Belotti, 70 quella presentata al Senato da Simona Pergreffi), ma comprendente gli stessi punti chiave.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA - Si va dai “diritti e doveri degli operatori dell’esport” al codice deontologico, passando per la possibilità per i giocatori di associarsi in una o più associazioni nazionali, i contratti di prestazione e-sportiva fra player (dilettanti, professionisti, amatori) e team, l'assegnazione dei premi, le modalità del lavoro agile, le regole sulla sicurezza e i minorenni, l'istituzione della Federazione italiana degli sport virtuali da parte del Coni - Comitato olimpico nazionale italiano e del relativo il Registro delle associazioni, delle società e delle imprese esportive, e pure del tribunale e sportivo, con funzioni di conciliazione delle controversie concernenti le competizioni esportive.

Negli articoli successivi quindi si parla di associazioni esportive dilettantistiche, società esportive professionistiche, imprese esportive, e i controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui sopra, poi si focalizza l'attenzione anche su sviluppatori, distributori, broadcaster, società di management di caster, organizzatori delle competizioni esportive, proprietari e gestori di sale da esport, ufficiali di gara.

Scorrendo la proposta dei deputati leghisti, all'articolo 33, inoltre si legge: “La Federazione italiana degli sport virtuali, entro trenta giorni dalla sua costituzione, predispone l’elenco delle discipline esportive riconosciute dal Coni, individuate mediante riferimento alla denominazione del relativo videogioco o della relativa piattaforma software, ovvero del soggetto che li commercializza o li rende disponibili”, sottolineando che “le competizioni esportive disciplinate dalla presente legge devono essere svolte esclusivamente in una o più discipline esportive comprese nell’elenco di cui all’articolo 33, comma 1” e svolte secondo precise modalità.

Si passa quindi a definire il regolamento delle competizioni esportive, la comunicazione dell’organizzazione di competizione esportiva, le competizioni esportive online, offline e miste, nonché la pubblicità di esse, il pagamento delle imposte, i premi messi in palio dagli organizzatori, il deposito della documentazione relativa alla competizione esportiva,  il regolamento di giustizia esportiva, deliberato dalla Federazione italiana degli sport virtuali, l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale e industriale.

All'articolo 50 quindi si parla di “promozione del buon gioco”, scrivendo: “Lo Stato riconosce gli aspetti positivi e le potenzialità dell’esport e dei videogiochi per favorire la socializzazione, l’apprendimento, l’acquisizione di competenze e lo sviluppo economico. Al contempo, lo Stato prende atto dei potenziali aspetti negativi dell’esport e dei videogiochi, connessi, in particolare, al loro abuso, al loro utilizzo in fasce di età inferiori a quelle a cui essi sono destinati e alle condotte diffamatorie e discriminatorie”, mentre nell'articolo successivo si sottolinea che “alle condotte che integrano fattispecie di gioco d’azzardo in ambito e-sportivo si applicano le disposizioni dell’articolo 64 e le altre disposizioni vigenti in materia di gioco d’azzardo”.

Uguale importanza viene data alla tutela della salute e idoneità alla pratica esportiva, al divieto di doping e condotte fraudolente e antisportive, e non si tralascia la possibilità di ricorrere al giudice ordinario per dirimere tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle disposizioni della presente legge, i reclami, gli accertamenti, le opposizioni, le sanzioni per gli illeciti, la sicurezza, per cui l'organizzatore deve “attuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del software adoperato in ciascuna competizione esportiva, nonché dei relativi sistemi informatici accessori” e ovviamente deve pagare le imposte.

Il penultimo articolo della proposta è dedicato a chi organizza, gestisce o svolge attività di gioco d’azzardo in relazione a competizioni di sport elettronici. Chi viola le regole “è punito con l’arresto da cinque giorni a tre mesi o con la multa da 1.000 euro a 100.000 euro, in base alla gravità della violazione e all’ammontare delle somme raccolte”.

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